Licenziamento per sopravvenuta inidoneità: la Cassazione enuncia le condizioni

Con la sentenza n. 4896 del 23 febbraio 2021, i Giudici della Corte di Cassazione affermano la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore divenuto inabile, qualora dalla sua adibizione a differenti mansioni ne discenda una irragionevole riorganizzazione degli assetti aziendali.

La vicenda

La Corte d’Appello, riformando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta dalla lavoratrice volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, intimato dall’azienda, per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni.

Di conseguenza, la lavoratrice ha presentato ricorso per Cassazione.

La sentenza

I Giudici di legittimità, in via preliminare, affermano che – a conferma di quanto sancito dalla Corte d’Appello – il licenziamento del lavoratore divenuto inabile allo svolgimento delle proprie mansioni deve essere considerato quale extrema ratio a cui il datore deve ricorrere solo ed esclusivamente quando il dipendente non possa essere adibito a mansioni differenti, anche inferiori.

La Cassazione, afferma che, al fine della ricollocazione del dipendente divenuto inabile, il datore di lavoro è tenuto ad apportare modifiche necessarie e adattamenti appropriati che non comportino accomodamenti irragionevoli e sproporzionati.

Richiamando un’interpretazione della Corte di Giustizia che definisce gli “accomodamenti ragionevoli” «come le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali» (CGUE, 4 luglio 2013, Commissione c. Italia), il datore di lavoro è tenuto ad apportare gli adattamenti e le modifiche aderendo al c.d. criterio di ragionevolezza, il quale implica un duplice limite: la immodificabilità in pejus delle posizioni lavorative degli altri dipendenti e il mantenimento degli equilibri finanziari aziendali.

In base a tali presupposti, la Cassazione dichiara legittimo il licenziamento da parte del datore di lavoro, poiché le mansioni che la lavoratrice avrebbe potuto svolgere – evitando accomodamenti irragionevoli e sproporzionati – erano di carattere esclusivamente occasionale e residuale, facendo sì che non potesse avvenire una assegnazione esclusiva degli stessi alla dipendente.

Dott. Alberto Martelli