START-UP INNOVATIVE: NON BASTA L’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER EVITARE IL FALLIMENTO.

In base ad una recentissima pronuncia della Corte di Appello di Brescia (25.01.2021), l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative ed ai cd. incubatori certificati, non costituirebbe requisito necessario e sufficiente affinché una società possa essere qualificata proprio come “start-up innovativa” ed andare, quindi, esente dalla procedura fallimentare.

Occorrerebbe invece che, nel concreto, sussistessero per tutta la durata della vita della società tutti i requisiti prescritti dall’art. 25 D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012.

La norma configura come start-up innovativa qualsiasi società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti:

  • costituzione da non più di 5 anni;
  • sede in Italia o in altro paese UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché con una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, dal secondo anno;
  • omessa distribuzione degli utili;
  • sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico come oggetto sociale esclusivo o prevalente.

Inoltre, la start-up deve alternativamente:

  • sostenere spese in ricerca e sviluppo, inerente l’oggetto sociale, in misura pari o superiore al 15% del maggior valore tra il costo e il valore totale della produzione;
  • impiegare per più di un terzo della forza lavoro complessiva personale altamente qualificato;
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Inoltre, per poter beneficiare degli incentivi fiscali prevista dalla normativa di settore, la start-up innovativa deve essere iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Sussistendo tutte i requisiti che precedono, per i primi 5 anni dalla costituzione della società la legge esonera la start-up innovativa dalle procedure concorsuali, ad eccezione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (art. 35 D.L. n. 179/2012).

A differenza di un orientamento giurisprudenziale di senso opposto, che afferma la natura costitutiva dell’iscrizione della start-up innovativa nell’apposita sezione del Registro delle Imprese e che quindi ciò si sufficiente per esonerare la stessa dal fallimento (nonché dalle altre procedure concorsuali eccetto quelle sopra richiamate), i Giudici bresciani con la pronuncia in commento hanno aderito ad una diversa tesi circa la natura della citata iscrizione nel Registro delle Imprese.

In particolare, secondo il ragionamento della Corte, occorrerebbe che il giudice della fase prefallimentare non si limitasse ad attenersi al dato formale dell’iscrizione della società nell’apposita sezione speciale, ma esaminasse in concreto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 25 D.L. n. 179/2012, escludendo la qualificazione di start-up innovativa in caso di accertata carenza delle caratteristiche descritte dal legislatore.

Il caso concreto.

Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte d’Appello di Brescia l’esclusione dall’esenzione dalla procedura fallimentare è stata determinata proprio in forza dell’insussistenza del requisito dell’innovatività dei prodotti e dei servizi della società in questione, oltre al fatto che la stessa aveva solamente presentato domanda di brevetto per invenzione industriale ma non era (e non era mai stata) titolare, depositaria o licenziataria di una privativa relativa ad una invenzione industriale.

Inoltre, la società non risultava più attiva, essendo stata posta in liquidazione, il che avrebbe in ogni caso giustificato l’assoggettabilità della stessa a fallimento in quanto, ha sostenuto la Corte, per poter perseguire gli obiettivi di crescita sostenibile e sviluppo tecnologico che costituiscono la ratio della normativa in parola e poter essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la società deve essere attiva.

Avv. Letizia Bortolaso