Tribunale di Belluno: legittimo imporre le ferie al personale sanitario che rifiuta di sottoporsi al vaccino anti-COVID 19

Il Giudice del lavoro sancisce la legittimità della collocazione in ferie degli operatori delle RSA che rifiutano di vaccinarsi, nell’ottica della corretta osservanza del ruolo di garanzia posta a carico del datore di lavoro dalla legge.

Con l’ordinanza n. 12 del 19 marzo 2021, il Tribunale di Belluno, sez. lav., ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. di alcuni operatori sanitari collocati in ferie dal datore di lavoro per essersi rifiutati di sottoporsi al vaccino anti-COVID 19. Questa pronuncia si inserisce nel dibattito sull’obbligo di vaccinazione per i lavoratori e indica un ulteriore strumento a disposizione del datore di lavoro per gestire il rifiuto del dipendente al vaccino.

La vicenda

I lavoratori, tutti componenti del personale socio-sanitario, presentano ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al fine di impugnare la decisione del datore di lavoro il quale, a seguito del loro rifiuto di sottoporsi al vaccino anti-COVID 19, li aveva forzosamente posti in ferie.

Il provvedimento

Il Giudice del lavoro, preliminarmente, desume l’insussistenza del requisito del c.d. fumus boni iuris.

In particolare, il magistrato ricorda che ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che – secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica – sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Successivamente afferma che tra le suddette misure non può non essere incluso il vaccino anti-covid 19 essendo ormai notoria la sua efficacia nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus SARS-CoV-2, dimostrata anche dal drastico calo di decessi causati dal coronavirus fra le categorie che hanno potuto usufruire del suddetto siero (quali, ad esempio, il personale sanitario e gli ospiti di RSA, nonché gli abitanti di Paesi quali Israele e gli Stati Uniti).

Nel caso di specie, considerando che le mansioni per le quali sono impegnati i ricorrenti prevedono un contatto continuo con altre persone, e che quindi espongono gli stessi ad un elevato rischio di essere contagiati e di contagiare, l’inclusione del vaccino anti-covid 19 tra le suddette misure risulta ancor più necessaria.

Il provvedimento, inoltre, continua deducendo altresì l’insussistenza dell’ulteriore requisito del c.d. periculum in mora, poiché nel caso in esame, l’esigenza del datore di lavoro di dare attuazione alle misure di sicurezza adeguate prevale sull’eventuale interesse dei lavoratori di usufruire di un diverso periodo di ferie.

Su tali presupposti, il Tribunale di Belluno rigetta il ricorso, dichiarando legittima la condotta datoriale.

Dott. Alberto Martelli