Lesione del credito commerciale.

Lesione da discredito commerciale da (errata) segnalazione alla centrale rischi.

Cassazione Civile, Sez. VI, 1° luglio 2020, n. 13264 – Pres. Scoditti, Rel. Rossetti –

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Il caso.

La società Alfa citava in giudizio la Banca Beta ritenendo di aver subito, a causa dell’errata “segnalazione alla centrale rischi della Banca di Italia”, un danno alla propria reputazione e credito commerciale. Alfa assumeva che tale condotta aveva altresì accelerato la propria conseguente decozione e l’impossibilità di definire gli investimenti e piani di ampliamento programmati; infatti, rilevava che il tutto era stato indotto dall’errata segnalazione e dalla conseguente riduzione e chiusura delle linee di credito in essere presso altre Banche.

Beta si costituiva assumendo di aver rettificato l’errata segnalazione e chiedendo il rigetto della domanda per “insussistenza del nesso causale tra la segnalazione e i danni lamentati dall’attrice”, e rilevando ad esempio che il mutato atteggiamento del ceto bancario nei confronti della società attrice andava ricondotto a ragioni diverse, piuttosto che alla erronea e temporanea (circa 2 mesi) segnalazione alla centrale rischi.

La domanda di Alfa veniva accolta sia in primo che in secondo grado, con condanna di Beta ad un importante risarcimento del danno (maggiorato in secondo grado).

Beta ricorreva in Cassazione, lamentando tra le varie doglianze l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del decidere, individuabile in sostanza nella rilevanza delle “pregresse condizioni economiche e finanziarie della società, precedenti la segnalazione alla centrale rischi” -non presa in considerazione dai giudici del merito-, nonché la nullità della sentenza in ordine al riconoscimento (della liquidazione) del “danno non patrimoniale della persona giuridica” -non accertato in concreto nei giudizi di merito-.

La decisione

i. Sotto il profilo degli elementi costitutivi della responsabilità per lesione del credito commerciale, la Corte evidenzia che ai fini dell’accertamento del danno si rende necessaria la verifica “…. di un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell’accesso al credito; (b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l’accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sè la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.). La chiusura, da parte d’un istituto bancario, delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale potrebbe infatti in teoria causarne la decozione tout court; oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile; od ancora risultare irrilevante, ad esempio nel caso di società floride e sovracapitalizzate. …”.

Ecco che “le pregresse condizioni economiche e patrimoniali” di una società (e di Alfa nel caso di specie) che ritiene di essere stata danneggiata costituiscono “un fatto materiale rilevante e centrale nell’accertamento” del nesso causale e del danno che occupa; peraltro, l’accertamento -che la Corte ritiene mancante nel caso di specie- al ricorrere di un’ipotesi come quella oggetto di giudizio rileva da una duplice prospettiva, ossia “sia in sè, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi”.

In tal senso, con riferimento a questo primo profilo, la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio affinché la Corte di appello rivaluti la vicenda accertando la rilevanza e l’incidenza del nesso di causa e del fatto materiale (in precedenza non considerati in modo idoneo).

ii. Quanto al profilo di accertamento e di liquidazione del danno non patrimoniale in favore di persone giuridiche, la Corte cassa la pronuncia di merito anche da tale prospettiva, evidenziando nuovamente che il danno non patrimoniale della persona giuridica è sì tutelabile e riconoscibile ma la stesso non può ritenersi in re ipsa.

La parte che avanza una tale richiesta deve fornirne prova (anche in via presuntiva): ciò rilevato, la stessa sarà poi valutata dal Giudice, il quale “… deve accertare l’esistenza -del pregiudizio- sotto due profili: a) se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto alla serenità degli amministratori della persona giuridica che afferma di essere stata danneggiata, e quindi di rimbalzo sulla società stessa; b) se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto all’immagine pubblica della persona giuridica (così, ancora, Cass. 12929/07). …”, fermo restando che per la configurazione e quantificazione del danno non patrimoniale i pregiudizi (non essendo ristorabili i meri fastidi o disagi) devono superare una c.d. “tolleranza minima”, ovvero deve ricorrere una situazione di “tangibile gravità”, la cui soglia di riferimento è certamente più elevata per le società commerciali rispetto alle persone fisiche.

iii. Ciò rilevato, perché una sentenza sul punto non si riveli nulla o viziata per l’omesso esame di un fatto decisivo e/o per motivazione apparente, deve quindi procedersi ad uno scrutinio approfondito e in concreto della vicenda.

La Corte nel complesso della decisione, oltre quanto detto, evidenzia alcuni indici utili per l’accertamento del nesso causale e del riconoscimento e della liquidazione in concreto del danno non patrimoniale; ovvero conviene procedere rispettivamente alla: verifica delle condizioni economiche e finanziarie e alla situazione di crisi della società e relativa incidenza; redditività del capitale investito nella società; l’entità della situazione debitoria; impatto degli eventi rispetto alla predita di valore dell’azienda. Mentre, quanto ai profili della lesione dell’immagine della persona giuridica, alla: verifica dell’eventuale diffusione della notizia diffamatoria; percepibilità della vicenda da parte della collettività; indagine circa la possibilità a ché i fornitori ed i clienti ricolleghino il declino societario a quella notizia piuttosto che ad altri fattori; indagine circa l’eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità; indagine circa l’andamento finanziario e così delle condizioni economiche e patrimoniali pregresse della società e sulla relativa incidenza; etc.

In definitiva, la Corte ha accolto il ricorso di Beta e cassato con rinvio la sentenza, affinché la Corte di appello rivaluti la vicenda alla luce dei menzionati principi e rilievi.

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Avv. Rocco Luigi Eufemia