Corte Costituzionale, licenziamento economico: obbligo di reintegra in caso di insussistenza del fatto

La Consulta ha deciso per l’incostituzionalità della facoltà del giudice di decidere sulla reintegrazione nel posto di lavoro se il fatto è manifestatamente insussistente.

Con comunicato stampa emanato il 24 febbraio 2021, la Corte Costituzionale afferma che, in caso di licenziamento economico, è prevista la reintegra obbligatoria del dipendente se il fatto è manifestatamente insussistente. La Consulta ha ritenuto illegittimo l’art. 18 della L. n. 300 del 20 maggio 1970, così come risultante dalla modifica apportata dalla “Legge Fornero” (L. 92/2012), nella parte in cui prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in assenza di giustificato motivo oggettivo.

Questo il testo diffuso:

 “La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità”.

In attesa del deposito delle motivazioni, l’Ufficio stampa fa sapere che la decisione è stata fondata sull’articolo 3 della Costituzione. I giudici della Consulta hanno ritenuto irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra licenziamento per giusta causa e quello economico: nella prima ipotesi è previsto l’obbligo di reintegra, mentre nella seconda è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la corresponsione di un’indennità e la reintegrazione del lavoratore.

Il Tribunale di Ravenna, innanzi al quale è stato impugnato un licenziamento per G.M.O., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300 – così come modificato dalla c.d. riforma Fornero – nella parte in cui prevede che, in caso di accertamento dell’insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento, il giudice “possa” e non “debba” applicare la tutela reale.

In particolare, secondo il Giudice rimettente, la previsione di un regime di tutela oggettivamente difforme – a fronte di una medesima insussistenza del fatto – violerebbe gli artt. 3, 24, 41 e 111 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, dunque, ritiene fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Su tali presupposti, la Consulta elimina, anche per ciò che concerne i licenziamenti economici, qualsiasi discrezionalità sanzionatoria del giudicante.

Dott. Alberto Martelli