Ancora sul divieto di licenziare ai tempi del Covid-19: giurisprudenza

Con sentenza del 20 ottobre 2020 il Tribunale di Roma ha chiarito che il licenziamento per g.m.o. disposto in violazione del divieto di cui all’art. 46 D.l. 18/2020 conv. in L.n. 27/20 come modificato dall’art. 80 del DL n. 34/2020 conv. in L.n. 77/2020 è nullo.

In particolare, si legge nella motivazione “il recesso è viziato da nullità derivante dalla violazione di una norma imperativa quale quella che pone il divieto di licenziamento nel periodo suindicato ed in virtù della disposizione di cui all’art. 1418, c.1 c.c., richiamata dall’art. 1324 c.c. per gli atti negoziali unilaterali”.

“…Anche la giurisprudenza della Cassazione … ha ritenuto che tra le nullità previste dalla legge vi sia anche quella per contrarietà a norme imperative: ciò impone di ritenere che la fattispecie della violazione del divieto de quo rientri nella fattispecie prevista dall’art. 18 c.1. L.n. 300/70 come modif. dalla L.n. 91/12 e cioè sia “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge”; infatti in tale fattispecie deve farsi rientrare anche il recesso che violi il divieto diretto verso in compimento dell’atto stesso, determinando per il dipendente, contro la volontà espressa del precesso, la perdita del posto di lavoro con la violazione conseguente di un valore fondamentale dell’ordinamento; la previsione della nullità per contrarietà a norma imperativa è stata, quindi, ritenuta insita nell’art. 1418 c.c. che la esprime in quanto si tratta della massima sanzione civile per il caso in cui l’autonomia privata sia stata esercitata in difformità rispetto a quanto previsto da norme imperative, e ciò nel presupposto che queste ultime sono state poste a presidio di valori fondamentali nell’ordinamento giuridico”

Insieme all’unico precedente ad oggi noto, ossia la coeva sentenza del Tribunale di Mantova n. 112 dell’11 novembre 2020, la pronuncia del giudice romano inizia a costituire un univoco orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere al lavoratore estromesso dall’Azienda per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa durante il periodo di blocco (ad oggi ancora in vigore) la massima tutela possibile.

Avv. Francesco Chiappetta