“ECCEZIONE RICONVENZIONALE versus DOMANDA RICONVENZIONALE”

e

COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

O0O

Sul punto si è espressa da ultimo la Suprema Corte di Cassazione, sezione VI, con l’Ordinanza n. 23074 del 22 ottobre 2020.

Nello specifico, la Suprema Corte ha delimitato la differenza ontologica tra eccezione e domanda riconvenzionale chiarendone le finalità e gli effetti allorchè sollevate innanzi al Giudice di Pace.

La vicenda fattuale

Il caso oggetto della disamina giurisprudenziale prende le mosse dalla chiamata in giudizio di una parte (Tizio), innanzi al Giudice di Pace, (nei confronti) del proprietario del terreno confinante al suo (Caio), al fine di conseguire la relativa condanna di quest’ultimo alla recisione di un albero collocato al di sotto della distanza legale minima prevista per legge.

Caio nel costituirsi in giudizio, oltre a resistere alla domanda di Tizio, ha avanzato un’eccezione riconvenzionale sostenendo l’ormai intercorsa usucapione del diritto di mantenere l’albero a distanza inferiore a quella legale.

Il Giudice di Pace qualificando tale “eccezione” come “domanda riconvenzionale”, ha ritenuto che la questione sottoposta alla propria attenzione esorbitasse dalla relativa competenza così come disciplinata dall’art. 7 c.p.c. Di conseguenza ha proceduto a separare la domanda principale da quella riconvenzionale rimettendo le parti dinanzi al Tribunale quale giudice ritenuto competente per materia.

A seguito delle successive vicende processuali, il Tribunale di Avellino investito della questione ha sollevato d’ufficio “la questione” in termini di regolamento di competenza, rimettendo la decisione della stessa alla Suprema Corte.

Posizione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’istanza sollevata dal giudice del merito e dichiarando la competenza del Giudice di Pace di Avellino (rimettendo le parti innanzi al medesimo previa riassunzione nel termine di 60 giorni).

A tal fine, la Corte ha precisato che il Giudice di Pace ha errato nella propria decisione e che non avrebbe dovuto separare le domande rimettendo le parti innanzi al Tribunale, chiarendo come dagli atti di causa emergeva che Caio non avesse avanzato alcuna domanda riconvenzionale (di usucapione di servitù e così del diritto di mantenere l’albero a distanza inferiore a quella legale) bensì “un’eccezione riconvenzionale” di usucapione volta sostanzialmente a “paralizzare” -questa la finalità e la caratteristica dello strumento- la domanda di Tizio.

L’eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, “non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell’art. 36 c.p.c.”. In tal senso, la Corte richiama( il precedente che il medesimo Giudice di Pace aveva utilizzato per sollevare la propria incompetenza, precisando però che tale pronuncia conferma(va) l’esclusione della traslatio iudicii in presenza (proprio) di un’eccezione riconvenzionale. L’incompetenza del primo giudice ricorre solo allorché venga proposta una “domanda riconvenzionale” eccedente la competenza per valore o per materia del medesimo (Cassazione civile, sec. II, 25/11/2010, n. 23937).

La decisione

Sulla base del ragionamento giuridico richiamato, la Corte ritenendo probabilmente che il Giudice di Pace adito avesse dovuto effettuare un’analisi più approfondita della questione procedurale non limitandosi ad una disamina superficiale della stessa, ha pronunciato il seguente principio “… in tema di competenza, il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), ove sia investito, in via riconvenzionale, di una eccezione eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di usucapione, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea), deve decidere su entrambe, in quanto l’eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell’art. 36 c.p.c. …”.

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Avv. Martina Tognolo