Legge di bilancio 2021: Nuovi incentivi per l’occupazione giovanile

Anche per il 2021, il legislatore mira a incrementare l’occupazione giovanile, spingendo professionisti ed aziende ad assumere nuovo personale e investendo nei giovani.

La legge di bilancio 2021 prevede l’estensione dell’incentivo “occupazione giovani” all’assunzione di under 36, elevandolo nella misura del 100% (raddoppiando così il valore già previsto a regime).

Prevede inoltre l’esonero contributivo totale anche per chi assume studenti o apprendisti under 30.

Ulteriore novità introdotta dalla legge è la proroga della riduzione contributiva per i datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a 9 che assumono con contratti di apprendistato di primo livello.

Il nuovo incentivo riprende, seppur con alcune modifiche, l’impianto dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio del 2018, inserendo molte opportunità di riduzione del costo del lavoro per le imprese e per i professionisti che assumono nel 2021.

Under 36

 Il nuovo testo normativo rivede la disciplina riguardante l’esonero contributivo contenuto nella legge n. 205/2017, ex articolo 1 commi 100-105 e 107.

Per il biennio 2021-2022, i datori di lavoro privati anche non imprenditori – come, ad esempio, studi professionali ed enti pubblici economici – che assumono a tempo indeterminato o che trasformano i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato possono ottenere un esonero contributivo:

– riconosciuto nella misura del 100% (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50%);

– per un periodo massimo di 36 mesi;

– nel limite massimo di importo pari a € 6.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile (in luogo del valore già previsto a regime, pari a € 3.000 su base annua);

– con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni (mentre il limite precedente era fissato a 30 anni).

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il comma 11 innalza la durata massima dell’esonero a 48 mesi.

Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La legge ripropone di fatto l’agevolazione già prevista dalla Legge di Bilancio 2018, ma con alcune novità oltre quelle riguardanti misura, durata massima e limiti di età: infatti, i commi da 12 a 14, stabiliscono una serie di requisiti e condizioni stringenti che limitano ulteriormente l’utilizzo dell’agevolazione.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

I neoassunti non devono precedentemente aver intrattenuto un qualunque tipo di rapporto a tempo indeterminato (salvo l’ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).

 L’efficacia delle disposizioni in esame è rimessa all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

Studenti

È previsto un ulteriore esonero contributivo per i datori di lavoro privati – anche non imprenditori – che assumono, a tempo indeterminato ed entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore:

  1. a) attività di alternanza scuola-lavoro;
  2. b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Nello specifico, i datori di lavoro hanno diritto all’esonero contributivo totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua per 36 mesi.

I neoassunti non devono aver compiuto i 30 anni (dal 2021) e non aver intrattenuto qualsiasi rapporto a tempo indeterminato precedente.

Apprendistato di 1° livello

Ulteriore novità riguarda le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a 9 unità, alle quali è riconosciuto – per i primi tre anni del rapporto di apprendistato di primo livello – uno sgravio del 100% della contribuzione ridotta.

Dott. Alberto Martelli