La maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl è un fatto che deve essere provato

Con sentenza del 16 dicembre 2020 il Tribunale di Catania ha affermato che ogniqualvolta l’INPS con verbale di accertamento, ai fini della individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale (ai sensi dell’art. 1, co.1 l. dl 338 del 1989 conv. in l. 389 del 1989) – contesti ad un Datore di Lavoro l’applicazione di un determinato CCNL in quanto sottoscritto da organizzazioni sindacali non rappresentative:

– nel verbale di accertamento deve fornire indicazioni utili “al fine di comprendere il giudizio in ordine alla rappresentatività dell’organizzazione firmataria del CCNL applicato dall’azienda”;

– ma anche poi successivamente, se chiamato in giudizio, deve “dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l’Ente pretende di commisurare i contributi previdenziali, non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l’altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo”.

La pronuncia in esame è interessante anche per aver escluso che la prova di tali fatti possa esser fornita a mezzo CTU poiché, in tale ipotesi, la stessa assumerebbe valore esplorativo e come tale inammissibile.

Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale ha accolto l’impugnazione verbale di accertamento INPS e connesso avviso di addebito proposta da un Consorzio.

– Avv. Francesco Chiappetta