IL NUOVO ART. 14 D LGS. 124 DEL 2004 COME SOSTITUITO DALL’ART. 12-BIS DEL D.L. 76/2020 (CONV. IN L. 120/2020): LE DISPOSIZIONI DEL PERSONALE ISPETTIVO IN CASO DI IRREGOLARITA’ IN MATERIA LAVORO

Con il Decreto Legge n. 76/2020 (conv. in l. 120/2020) sono state apportate delle semplificazioni riguardanti le procedure di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In particolare, con l’art. 12-bis, introdotto in sede di conversione, il testo dell’art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004 è stato sostituito come segue:

“Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo) – 1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.”

Sulla norma in esame si è poi pronunciato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro il quale, con circolare n. 5 del 30 settembre 2020, ha fornito al personale ispettivo le prime indicazioni sul corretto utilizzo del potere di disposizione.

Come chiarito dall’INL trattasi di modifiche che, da un lato, semplificano l’utilizzo di tali poteri da parte del personale ispettivo e, dall’altro, ampliano sensibilmente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori.”

L’INL, con la circolare in commento, ha in primo luogo chiarito che l’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 ha ampliato notevolmente l’ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo ai fini della tutela dei lavoratori e, più in generale, del rispetto della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.

La nuova formulazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 prevede infatti la “possibilità” di adottare la disposizione “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” introducendo un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione.

In secondo luogo, viene precisato che la mancata ottemperanza alla disposizione di cui al nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 viene assoggettata alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 €, senza possibilità di applicare la procedura di diffida di cui all’art. 13 del medesimo d.lgs. n. 124/2004.

Per ciò che riguarda l’ambito applicativo del nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, il provvedimento di disposizione contemplato dalla norma, chiarisce l’INL, è attribuito dal legislatore direttamente al “personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro” al quale spetta pertanto in via esclusiva l’esercizio di tale potere (la precedente formulazione faceva invece riferimento genericamente al “personale ispettivo”) e, come già evidenziato, può essere esercitato “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”. L’articolato normativo vuole dunque favorire, attraverso l’ordine impartito dall’ispettore del lavoro, il rispetto di tutte quelle norme che sono sprovviste di un presidio sanzionatorio.

Contestualmente, e con il fine di indirizzarne al meglio l’esercizio, l’INL dichiara di ritenere che il nuovo potere di disposizione possa trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro.

Non appare invece opportuno il ricorso al potere di disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.

Infine, viene ricordato che contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.

Avv. Francesco Chiappetta