DECRETO AGOSTO E PROROGA CONTRATTI A TERMINE: PRIMI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

Con nota del 16 settembre 2020 l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha fornito delle prime indicazioni su alcune disposizioni del D.L. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).

In particolare, con riferimento all’articolo in materia di contratti a termine, viene chiarito che:

– la disposizione permette la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi;

– che la previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi;

– che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

– infine a detta dell’ITL la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) dev’esser considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93.

Avv. Francesco Chiappetta