OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’ONERE GRAVA SUL CREDITORE OPPOSTO

 Con sentenza del 18 settembre 2020 n. 19569, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, risolvendo l’interrogativo concernente la parte cui spetta promuovere la procedura mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno sancito il principio di diritto secondo cui, una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione del decreto, l’onere grava sul creditore opposto, pena l’improcedibilità dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

La normativa di riferimento

La questione dell’individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è posta sin dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010, che disciplina per l’appunto il procedimento di mediazione in materia civile e commerciale.

L’art. 5, co 1 bis, del citato decreto legislativo dispone espressamente che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione“.

Il successivo co. 4 stabilisce, tuttavia, che tali disposizioni “non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (…)“.

La ratio dell’esclusione rinviene nel fatto che il procedimento monitorio, per sua natura sommario, si caratterizza per un differimento del contraddittorio, finalizzato a consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo.

Tuttavia, nessuna disposizione individua, in caso di opposizione, chi sia – tra debitore opponente o creditore opposto – la parte su cui grava l’onere di promuovere la mediazione.

L’ordinanza interlocutoria

Un primo tentativo di risposta, ritenuto insoddisfacente, era stato fornito dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629/2015. Per gli Ermellini, l’onere grava sul debitore opponente, in quanto parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del giudizio ordinario di cognizione.

Tuttavia, nella giurisprudenza di merito si sono registrate innumerevoli pronunce di senso contrario, fondate sull’assunto per cui l’accesso alla giurisdizione, condizionata al previo adempimento di oneri, non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall’art. 24 Cost.

Per tale motivo, con ordinanza interlocutoria n. 18741/2019 la Terza Sezione della Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, al fine di risolvere i contrasti e le incertezze in materia.

La decisione delle Sezioni Unite

Con la pronuncia sopra richiamata, il Supremo Consesso, discostandosi dalla soluzione proposta dalla sentenza n. 24629/2015, ha motivato la soluzione che propende per far gravare l’onere di proposizione del procedimento di mediazione sul creditore opposto, sostenendo che:

  • con riferimento all’istanza di mediazione, è naturale che sia colui assume l’iniziativa processuale, a dover chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa; sarebbe, invece, illogico pretendere che sia l’opponente, cioè il debitore, a dover precisare oggetto e ragioni di una pretesa che non gli appartiene;
  • l’art. 5, co. 1 bis, laddove stabilisce che “chi intende esercitare in giudizio un’azione” deve promuove la mediazione non può che alludere al creditore opposto, che è attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione;
  • la domanda di mediazione produce, sulla prescrizione, gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza una sola volta. Sarebbe illogico che l’effetto di interruzione della prescrizione fosse conseguenza dell’iniziativa assunta dalla parte contraria a farla valere;
  • se l’onere è a carico dell’opponente e questi non si attivi, l’opposizione sarà dichiarata improcedibile e il decreto diverrà irrevocabile; se invece l’onere è a carico dell’opposto, la sua inerzia causerà sì l’improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedirà di riproporre la domanda, senza così comportare alcuna preclusione.

 

Dott.ssa Letizia Bortolaso