Doppio pignoramento di credito e oneri del terzo pignorato: il rischio di pagare due volte

 Con la recente sentenza n. 14597/2020 la Cassazione ha statuito che quando sia pignorato un credito che, a sua volta, è già stato fatto valere in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiararlo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. In difetto, quest’ultimo rischia di restare obbligato sia nei confronti del creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo infatti, avendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, potrà sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ex art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c..

Ebbene, non esiste una disciplina di automatico coordinamento tra le diverse esecuzioni introdotte e, pertanto, in assenza di una espressa dichiarazione da parte del terzo pignorato, entrambe le procedure esecutive sono destinate a procedere ed essere soddisfatte.

Il principio di diritto espresso nasce dal fatto che una nota società assicurativa azionava un pignoramento mobiliare nei confronti del proprio debitore Tizio. Successivamente, a distanza di circa 40 giorni da detta azione esecutiva, due creditori della società assicurativa notificavano a Tizio altrettanti atti di pignoramento presso terzi, in forza di un credito vantato nei confronti di detta società e per il recupero del quale chiedevano che venissero poste a vincolo pignoratizio le somme che il debitore Tizio, già escusso dalla società di assicurazione, avrebbe dovuto rendere a quest’ultima.

Tizio proponeva opposizione all’esecuzione intrapresa dall’assicurazione, deducendone l’improseguibilità ed inammissibilità, in quanto il credito azionato era stato, a sua volta, oggetto di pignoramento da parte di creditori della stessa creditrice, sicché egli era divenuto terzo pignorato, con gli obblighi di custodia delle somme dovute ex art. 546 c.p.c..

Il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutiva e assegnava un termine per l’introduzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace di Roma, competente per valore. Quest’ultimo rigettava l’opposizione, rilevando che il pignoramento presso terzi era stato eseguito solo dopo che aveva avuto inizio la procedura esecutiva intrapresa dalla società di assicurazione.

Esperita l’impugnazione dinanzi al Tribunale di Roma, che la rigettava, Tizio proponeva infine ricorso per cassazione eccependo che il pignoramento presso terzi eseguito dai creditori dell’assicurazione avrebbe determinato l’insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme dovute a quest’ultima; altrimenti, si sarebbe determinata la sottrazione del compendio pignorato, in violazione degli articoli 334 e 388 del codice penale.

Con la sentenza del 9 luglio 2020 la Cassazione statuiva che non sussiste alcuna conseguenza automatica sull’azione esecutiva intentata dalla società assicurativa in conseguenza della seconda azione esecutiva promossa dai creditori di questa: l’una e l’altra azione vengono meno soltanto con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con cui il giudice dell’espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante.

Osserva la Corte che le due procedure esecutive hanno un oggetto differente e si distinguono anche sotto il profilo soggettivo: il pignoramento eseguito dall’assicurazione ricade sui beni di Tizio, mentre i pignoramenti eseguiti ad istanza dei creditori della prima hanno ad oggetto il credito vantato dalla società nei confronti di Tizio.

Pertanto, in virtù del solo pignoramento ad opera dei creditori della società assicurativa, non viene meno la generale destinazione di tutto il patrimonio di Tizio – ivi compresi i beni mobili pignorati dalla società – a garanzia delle sue obbligazioni verso la stessa. Al contempo, i pignoramenti di quel credito non possono implicare neppure, da soli, il venir meno della sua titolarità in capo al creditore originario e della legittimazione di costui ad azionarlo esecutivamente.

Non vi è, quindi, alcuna conseguenza automatica sull’azione esecutiva intentata in forza di tale credito: l’una e l’altra venendo, invece, meno soltanto con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con cui il giudice dell’espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante.

Ciò significa che fino all’eventuale ordinanza di assegnazione, i pignoramenti dei creditori della società assicurativa, non hanno implicato altro che l’onere per il debitor debitoris Tizio di non adempiere, se non a rischio di non liberarsi dell’obbligazione originaria e così di dover pagare ancora una volta.

Semmai non opera alcuno degli strumenti previsti dal codice di rito per coordinare le due procedure, potendo legittimamente i giudici dell’esecuzione preposti ad ognuna delle due ignorare l’esistenza dell’altra, finché gli interessati non portino a loro conoscenza una simile situazione. In favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., che essi possono attivare per beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal creditore/proprio debitore.

Dato il contesto normativo, l’unico titolare di un autentico onere di allegazione è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta debitor debitoris nella seconda, il quale dovrà rendere edotti i giudici dell’esecuzione dell’una e dell’altra e gli altri soggetti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle due procedure.

Proprio in questo si sostanzia il ruolo del terzo pignorato: nell’onere di portare a conoscenza del giudice dell’esecuzione e delle altre parti della procedura tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo. D’altro canto, omettere di fornire questa informazione, privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell’art. 511 c.p.c., espone il terzo pignorato al rischio di dover pagare due volte: cioè, pagare ai creditori della società assicuratrice l’importo di cui si è dichiarato debitore sic et simpliciter e, al contempo, subire il completamento dell’espropriazione dei beni pignorati dalla medesima.

 

Qualora Tizio avesse reso, all’opposto, una dichiarazione completa di tutte le informazioni necessarie, lo scenario sarebbe stato il seguente:

  • l’assegnazione del credito vantato dalla società assicurativa nei confronti di Tizio ai due creditori di detta società, prima che l’espropriazione mobiliare promossa dalla stessa nei confronti del ricorrente si concludesse. Per effetto dell’ordinanza di assegnazione, i due creditori della società assicurativa sarebbero succeduti nel credito di quest’ultima verso Tizio, ottenendo il titolo per proseguire nell’espropriazione da questa intrapresa contro questo, secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto (art. 111 c.p.c.);
  • i due creditori della società assicurativa, per evitare che la quest’ultima incassasse il ricavato della vendita dei beni di Tizio, senza attendere che intervenisse l’ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c..

 

In conclusione, il principio di diritto che se ne ricava è il seguente: “Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.“.

In applicazione del principio, resta escluso che il pignoramento mobiliare eseguito ai danni di Tizio dovesse essere dichiarato improseguibile o improcedibile per effetto del pignoramento del credito azionato dalla società assicurativa.

Avv. Martina Tognolo