D.LGS. 75/2020: NUOVI REATI PRESUPPOSTO IN MATERIA DI

REPONSABILITÀ EX 231/2001

 

Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 75/2020 che, a distanza di soli 7 mesi dall’approvazione del c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019), ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ampliando l’elenco dei reati presupposto.

Quali elementi di novità, il legislatore ha richiamato: (i) fattispecie di diritto penale tributario, (ii) reati in danno alla PA, (iii) contrabbando.

Si tratta dell’epilogo (almeno per il momento) di un percorso intrapreso in ambito europeo attraverso l’adozione della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371) per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, con cui l’UE ha demandato ai singoli Stati membri l’adozione di misure atte a contrastare le cc.dd. gravi frodi IVA, ossia quelle condotte contraddistinte da fraudolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell’Unione per non meno di 10 milioni di euro.

Inizialmente, con l’art. 39 del D.L. 124/2019, il legislatore italiano, in attuazione delle norme europee, ha modificato l’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001, prevedendo sanzioni variabili tra le 400 e le 500 quote ed introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per:

  1. dichiarazione fraudolenta (ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000);
  2. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs. 74/2000);
  3. occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000);
  4. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Ebbene, il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto, nel medesimo art. 25 quinquiesdecies, il nuovo comma 1-bis che prevede, quali ulteriori reati presupposto, le fattispecie di:

  1. dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000);
  2. omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000);
  3. indebita compensazione (ex art. 10-quaterLgs. 74/2000).

La novella ha modificato, altresì, l’art. 24 del D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati in danno alla P.A. (intendendosi ora per tale anche l’UE), introducendo e prevedendo:

  • il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
  • l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Anche a tali nuove fattispecie è applicabile la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell’art. 25 quinquiesdecies (l’aver conseguito un profitto di rilevante entità ovvero la derivazione di un danno di particolare gravità) e le sanzioni interdittive di cui al comma 3, ossia: il divieto di contrattare con la PA, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ancora, all’art. 25, co. 1 del D.Lgs 231/2001, sono stati inseriti, accanto a quelli già previsti, i reati di peculato ex artt. 314 e 316 c.p. e di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.c..

Infine, la nuova normativa ha introdotto il nuovo art. 25 sexiesdecies, rubricato “Contrabbando”, che sancisce la responsabilità degli enti per i reati di cui al D.P.R. 43/1973 in materia doganale, prevedendo sanzioni, anche penali, in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

Da quanto sopra, si conferma la necessità che le imprese si dotino di modelli di controllo e gestione adeguati ed efficaci (o adeguino quelli esistenti), idonei a prevenire la commissione di reati del tipo richiamato.

Dott.ssa Letizia Bortolaso

foto: gruppomaurizi.it