Nuova ipotesi di mediazione obbligatoria: le controversie contrattuali da rispetto delle misure COVID-19

La Legge 25 giugno 2020 n. 70 ha modificato la disciplina della mediazione civile, già oggetto di apposite disposizioni normative legate all’emergenza Covid-19, introducendo una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria.

Ciò significa che le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza Covid-19 rientrano nel novero delle materie in cui la mediazione civile di cui al D.lgs. n. 28/2010 si pone quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale; in particolare, è stato inserito nel testo (peraltro già modificato con il D.L. 18/2020) dell’art. 3, D.L. 6/2020, un nuovo co. 6 ter, secondo cui “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.

Esplicito, dunque, al di là di una formulazione tutt’altro che felice, il riferimento al precedente co. 6 bis, introdotto dal D.L. n. 18/2020, secondo il quale “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; in sostanza, si tratta di una sorta di clausola che esonera dalla responsabilità contrattuale laddove gli obblighi di rispetto delle misure di contenimento derivanti dall’emergenza epidemiologica possano essere legittimamente invocati dal debitore inadempiente (o non esattamente adempiente).

L’intento del legislatore è quello di favorire la risoluzione conciliativa di controversie che, prevedibilmente, risulteranno nel prossimo futuro particolarmente numerose ed il cui esatto adempimento sia stato “condizionato” dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria.

Si pensi, ad esempio, a tutte le controversie del settore turistico-alberghiero (biglietti aerei, anticipi per viaggi, etc..), ai rimborsi per spettacoli non eseguiti, ai contratti di fornitura non rispettati, ai ritardi di consegna di merce, etc.

Rientrano, quindi, nell’alveo di applicazione, anche tutte le azioni che in qualche modo vedono come fatto costitutivo della pretesa dell’attore l’inadempimento del debitore che potrebbe difendersi sostenendo di non essere inadempiente perché, ad esempio, proprio in ragione del rispetto delle misure di contenimento da valutarsi da parte del giudice anche ai sensi del comma 6 bis,  l’inadempimento non è grave o non può essere considerato tardivo.
Ed ancora, tutte quelle ipotesi contrattuali in cui si discute degli effetti del mancato tempestivo recesso che non è stato possibile comunicare a causa della situazione emergenziale.

In tali ipotesi, pertanto, la mediazione si pone come obbligatoria, in conseguenza dell’inequivoco richiamo al “…comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

La seconda novità introdotta dal legislatore attiene alla disciplina del verbale informatico che già era stata modificata dal comma 20 bis dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L.  n. 27/2020, ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020.

Sulla base della nuova disposizione, “Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Sul punto sembra opportuno sottolineare come, alla luce del fatto che il solo soggetto a rilevanza esterna è l’Organismo di mediazione (e non il mediatore, che per esso e solo all’interno di esso può svolgere la propria attività), dovrebbe essere il medesimo a provvedere alla predetta trasmissione del verbale di conciliazione formatosi all’esito del procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica: d’altra parte, gli incombenti relativi al rilascio delle copie del verbale alle parti e la responsabilità inerente alla adeguata conservazione dei verbali ricadono sull’Organismo e non sul singolo mediatore che in esso opera.

 

Avv. Martina Tognolo