DPCM 11 GIUGNO 2020: AL VIA LA FASE 3

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19

Da lunedì 15 giugno sono in vigore le nuove misure governative che, in tempi di covid-19, consentono la ripartenza di ulteriori attività e servizi secondo le previsioni delle nuove Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Di seguito le principali prescrizioni da osservare nelle prossime settimane.

ART. 1

– obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;

– è consentito ai bambini e ai ragazzi l’accesso ai luoghi destinati ad attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori e con obbligo di adottare protocolli di sicurezza conformi le linee guida;

– prosegue la sospensione o chiusura dei servizi educativi e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza e lo svolgimento degli esami di stato. Sono esclusi dalla sospensione alcuni corsi di formazione, inclusi quelli abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuati dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, nonché i corsi per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del Ministero dei Trasporti;

– sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e cinematografiche o all’aperto, con posti preassegnati nel rispetto della distanza interpersonale e con un numero massimo consentito di spettatori;

– permane l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

ART. 2

In relazione alle attività produttive industriali e commerciali dovranno essere rispettati i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12), nonché, per quanto di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 13), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14).

ARTT. 4-5-6

Un freno alle restrizioni per gli ingressi in Italia dai paesi UE.

Infatti, salvo specifiche limitazioni per determinate aree del territorio nazionale, non saranno soggetti a limitazione gli spostamenti da e per: gli Stati membri dell’Unione Europea, gli Stati parte dell’accordo di Schengen, il Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino e Vaticano. Fino al 30 giugno 2020 permane, invece, il divieto di spostamento per gli Stati diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Maggior rigore, al contrario, per chi entra in Italia da paesi EXTRA-UE.

In linea di principio, chiunque intende entrare nel territorio nazionale – sia con mezzi di linea che di trasporto privato – deve consegnare al vettore  una dichiarazione recante l’indicazione chiara e dettagliata dei motivi del viaggio, dell’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria/l’isolamento fiduciario (obbligatorio, anche in assenza di sintomi, per un periodo di quattordici giorni), il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungerla ed un recapito telefonico.

oooOooo

Le misure previste dal nuovo Decreto sostituiscono quelle del precedente DPCM del 17 maggio 2020 e saranno efficaci sino al 14 luglio 2020 su tutto il territorio nazionale, salvo misure che potranno essere prese dalle Regioni o Provincie autonome in base all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

 

Dott.ssa Letizia Bortolaso