LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. “CURA ITALIA” E GLI APPALTI PRIVATI:

L’APPALTATORE HA DIRITTO AL SALDO DELLE OPERE GIÀ ESEGUITE

La legge n. 27 del 24 aprile 2020, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Cura Italia, ha introdotto una nuova disposizione – non scevra da perplessità – in tema di appalti privati, indubbiamente favorevole per gli appaltatori ma destinata a creare non pochi problemi per i committenti.

All’art. 103, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, è stato aggiunto il nuovo comma 2-ter, a mente del quale “Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori”.

A ben vedere, la norma in commento incide su tre aspetti fondamentali del rapporto d’appalto: i) la durata dei lavori, ii) il collaudo delle opere e iii) il pagamento del prezzo.

Al fine di comprenderne i risvolti pratici, l’esame della disposizione necessita di alcune considerazioni preliminari in ordine all’ambito di applicazione.

  • Dal punto di vista soggettivo, la norma si applica ai soli contratti “tra privati”, richiedendo, dunque, che ambo le parti contraenti rivestano tale natura e con la conseguente esclusione dei contratti d’appalto pubblici (sui quali, l’ 91, comma 2, D.L. n. 18/2020, nel testo finale come risultante dalla conversione interviene sull’articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, cd. “Codice degli Appalti”, estendendo l’erogazione dell’anticipazione del venti per cento del prezzo dell’appalto, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, “anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice”).
  • Sotto il profilo oggettivo, la disposizione richiede che il contratto sia “in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020”. La dizione imprecisa della norma lascia perplessi poiché le interpretazioni possono essere molteplici.

Innanzitutto, è richiesto che il contratto possegga gli ordinari requisiti di validità: l’accordo, la causa e l’oggetto. Quanto alla forma, si rammenta il principio libertà negli appalti privati, contrariamente all’appalto pubblico per il quale la forma scritta è elemento costitutivo.

In secondo luogo, il contratto deve essersi validamente perfezionato ai sensi dell’art. 1326 c.c. (ndr con l’accettazione della proposta). L’ambigua formulazione del testo in esame non parrebbe escludere contratti conclusi anche prima del 31 gennaio 2020, per il sol fatto di essere “validi” anche prima di tale data. Di primo acchito sembrerebbe trattarsi: a) di quei contratti d’appalto, validamente perfezionatisi, i cui effetti non siano già esauriti prima del 31 luglio 2020, dovendosi avere riguardo tanto alle obbligazioni dell’appaltatore (esecuzione dei lavori) quanto a quelle del committente (pagamento del prezzo). Quindi, sarebbero ricompresi nell’ambito di operatività della norma anche gli appalti per i quali le opere siano già concluse prima del 31 gennaio 2020 ma il cui prezzo non sia già stato versato, in quanto soggetto a dilazione; b) dei contratti che non siano stati risolti consensualmente né dichiarati risolti giudizialmente, ovvero dei quali non sia stata accertata la nullità o che non siano stati annullati, ovvero in relazione ai quali non sia stato esercitato dal committente il recesso legale ex art. 1671 c.c. prima del 31 luglio 2020.

  • Infine, la lettera della disposizione ne limita l’applicazione ai soli lavori edili. Con riferimento a tale profilo, ci si permette di rilevare una possibile disparità di trattamento a sfavore di altre categorie di appaltatori – quali, ad esempio, quelli aventi ad oggetto opere impiantistiche non rientranti nel codice ATECO autorizzato 43.2 – in relazione alle quali non è aprioristicamente individuabile una minor incidenza degli effetti deprimenti dell’emergenza sanitaria e, quindi, una minor necessità di tutela.

La proroga dei termini di 90 giorni: profili problematici

La prima parte dell’art. 103, comma 2-ter, della l. n. 27/2020 applica ai termini di inizio e di fine dei lavori edili oggetto d’appalto, come contrattualmente convenuti, una proroga legale di durata pari a quella accordata, al comma 2 della medesima disposizione, a “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”: tale durata viene, quindi, prorogata “per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Anche in questo caso si pongono delle difficoltà interpretative con riguardo ai termini di inizio e fine dei lavori, dalla cui differenza deriva la durata del tempo concesso all’appaltatore per l’esecuzione.

Diverse potrebbero essere le soluzioni.

Dalla lettura dei lavori preparatori del DDL di conversione del Cura Italia, sembrerebbe evincersi che la proroga sia stata ideata per relationem rispetto al diverso ambito degli atti amministrativi, di “soli” giorni novanta, senza considerare l’ulteriore periodo emergenziale. Se questa soluzione fosse corretta, però, la norma presterebbe il fianco a perplessità sulla sua ragionevolezza e inidoneità al raggiungimento del fine ultimo, anzitutto laddove individua un termine di proroga fisso, a fronte di una durata variabile, alla data di sua promulgazione, del periodo emergenziale (la cui scadenza è, ad oggi, fissata al 31 luglio 2020) e della sospensione coatta dei lavori appaltati. Inoltre, il periodo di novanta giorni potrebbe, in concreto, risultare perfino più breve di quello dell’effettiva sospensione dei lavori per effetto del rispetto delle misure igienico-sanitarie.

Si potrebbe allora ipotizzare che la durata della proroga sia da calcolarsi come periodo che si aggiunge indistintamente a tutti i termini di inizio e fine lavori, di durata pari a quella di sospensione delle attività determinata dallo stato di emergenza, cui sommare un ulteriore lasso temporale (questo, sì, fisso) di novanta giorni. Tuttavia, in questo caso, difetta l’indicazione del dies a quo del periodo di emergenza necessario per calcolare la durata complessiva di questo e sommarla al “bonus” dei novanta giorni aggiuntivi. Una possibile soluzione potrebbe rinvenirsi nell’individuazione del 31 gennaio 2020 quale termine iniziale, computando da tale data il periodo di “stato di emergenza” da considerare quale primo addendo ai fini del complessivo di slittamento dei termini dei lavori appaltati. C’è da dire, però che a tale data non erano già in vigore norme impeditive della possibilità di lavoro nei cantieri edili, sospeso “solo” dal 23 marzo 2020 quale data di entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 e da cui potrebbe più ragionevolmente farsi partire il calcolo predetto.

Il problema vero e proprio si pone per quei contratti d’appalto in cui non sia stata prevista dalle parti la data di inizio/fine lavori.

In una simile evenienza, quanto all’inizio lavori soccorrerebbe il disposto dell’art. 1183, comma 1, c.c.., applicabile all’appalto, da cui si desume il principio per cui l’appaltatore è di regola tenuto ad iniziarne immediatamente l’esecuzione, con il corrispondente diritto del committente di esigerne immediatamente l’inizio, anche attraverso il meccanismo di cui all’art. 1662, comma 2, c.c.: ciò, ovviamente allo scadere della proroga di cui all’art. 103, co. 2-ter, e salvo quell’intervallo minimo insito nella natura del contratto. Quanto, invece, alla fine lavori, in mancanza di accordo tra le parti, la determinazione di un termine, da intendersi riferito alla verifica e non alla consegna dell’opera, dovrebbe essere in ultima istanza rimessa al giudice, che dovrebbe tenere in conto, oltre agli usi, alla natura, all’importanza e alle difficoltà di esecuzione dell’opera, anche del periodo di proroga legale.

Per quanto concerne, poi, il tempo dell’(anticipato) adempimento della controprestazione gravante sul committente, consistente nel pagamento del prezzo e la cui determinazione pure spetta al giudice in caso di omessa determinazione delle parti, la soluzione è data – in questo caso in modo esplicito – dalla seconda parte della disposizione in esame, come ora si vedrà.

Il diritto dell’appaltatore al saldo dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

La parte della disposizione più dirompente è senza dubbio quella che assegna all’appaltatore il diritto “al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori”.

Tale norma desta più d’una perplessità poiché si pone in deroga ex lege ad ogni diversa previsione contrattuale e codicistica (cfr. gli artt. 1183-1186 c.c.) ed implica una decadenza automatica del committente dal beneficio del termine di pagamento in tutti gli appalti edili privati, con una chiara incidenza sul sinallagma contrattuale.

Infatti, se da un lato la disposizione tutela la categoria degli appaltatori quali vittime dell’attuale crisi pandemica, dall’altro lato il legislatore non sembrerebbe aver tenuto in considerazione le difficoltà cui anche ogni committente potrebbe verosimilmente aver subito essendo, proprio come la sua controparte contrattuale, parte del sistema economico oggi duramente colpito.

Il legislatore, insomma, non pare essersi adeguatamente preoccupato di regolare i rapporti tra la nuova disposizione e quelle codicistiche: ci si riferisce, in particolare, agli artt. 1662, 1665, co. 4, e 1666, co. 2, c.c..

Sorge il legittimo dubbio che l’art. 103, comma 2-ter, della l. 27/2020 venga ritenuto prevalente sulle norme del Codice Civile sia in quanto alle stesse posteriore, sia in quanto norma speciale, sia per l’ispirazione emergenziale sia, ancora, per il ristretto ambito di applicabilità, soggettiva ed oggettiva, sopra ricordato.

Dott.ssa Letizia Bortolaso