COVID-19: quale la sorte di fallimenti ed esecuzioni? La direzione dei Tribunali italiani

Le misure adottate dal Governo, oltre che dai singoli Tribunali, nelle ultime settimane per contenere e mitigare lo stato di emergenza COVID-19 impatta, in maniera significativa, sulle esecuzioni immobiliari e sui fallimenti.

Difatti, è oltremodo elevato il rischio di comprimere i diritti del ceto creditorio, in quanto le misure incidono direttamente sulla durata delle procedure, con l’inevitabile effetto di procrastinare la fase distributiva delle somme giacenti sui conti correnti delle procedure (il c.d. cash in court).

La legislazione emergenziale alla quale ci riferisce è contenuta in due diversi D.L.: quello del 17.03.2020 n. 18 e quello dell’08.04.2020 n. 23.

L’art. 83 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, prevede la sospensione fino all’11.05.2020 delle udienze e dei termini processuali, salvo alcune eccezioni, espressamente previste dal successivo terzo comma. Il periodo di sospensione, inizialmente stabilito fino al 15 aprile, è stato prorogato fino al’11 maggio. Agli effetti del comma 3, non sono oggetto di sospensione tutti i procedimenti “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, oltre che i procedimenti espressamente elencati nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

Dopo una prima fase di sospensione generalizzata, l’art. 83 prevede una seconda fase, che va dal 12.05.2020 al 30.06.2020, la cui gestione viene affidata ai singoli Tribunali.

Più precisamente, il comma 6 dell’art. 83 stabilisce che per contrastare l’emergenza COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile (ora 12 maggio) e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari […] adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute. ll successivo comma 7 stabilisce che i capi degli uffici giudiziari possano adottare una delle seguenti misure (relativamente a quanto qui interessa): “f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

In tema, l’art. 10 del D.L. n. 23/2020, inoltre, prevede che tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili, tranne quando la richiesta venga presentata dal P.M. e contestualmente venga richiesto un provvedimento cautelare o conservativo.

Per quanto riguarda, quindi, le esecuzioni immobiliari e le procedure fallimentari, le previsioni poc’anzi richiamate si traducono, di fatto, nella sospensione di quasi tutta l’attività giudiziaria, con ricadute significative sotto il profilo organizzativo ed economico. Basti pensare che nel 2018 i creditori hanno dovuto attendere, in media, 7 anni per la chiusura di un fallimento. Altresì, il numero dei fallimenti riferiti a tale anno è pari a, circa, 1.300 fallimenti. La situazione di risulta è oltremodo drammatica.

Per le esecuzioni immobiliari i dati non sono molto diversi, attestandosi come media per la chiusura della procedura in circa 5 anni. A tacer del fatto che tale durata varia, sensibilmente, in notevole aumento, per alcuni Tribunali delle zone “disagiate”.

A ciò si assommi in che in questo particolare momento storico non si ravvisa uniformità di provvedimenti – in difetto di un coordinamento “centralizzato” – tra i Tribunali o addirittura nelle singole sezioni.

Basti pensare che la maggior parte dei Tribunali – ferma restando la sospensione ex legehanno sospeso o revocato le aste immobiliari, nonostante l’art. 83 del D.L. n. 18/2020 non ponga alcun impedimento alle operazioni di vendita, nonché quasi la totalità delle attività degli ausiliari (curatori custodi, professionisti delegati, periti).

Di regola, le operazioni di vendita potranno riprendere dopo il 30 giugno 2020, ma si segnalano provvedimenti particolarmente “preoccupanti” di differimenti delle operazioni a data successiva al 20.11.2020, come deciso dal Tribunale di Livorno. L’impatto sulla durata delle procedure sarà, a dir poco, preoccupante.

Più in generale, per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari, secondo le direttive dei Tribunali si devono considerare sospese le seguenti attività: a) tutte le udienze; b) le attività di competenza dell’esperto estimatore; c) le attività di competenza del custode giudiziario; d) le vendite; e) le attività di liberazione degli immobili; f) l’emissione dei decreti di trasferimento ex art. 586 c.p.c.; g) il versamento del saldo prezzo (con conseguente slittamento del versamento ex art. 41 TUB, laddove previsto); h) l’approvazione del progetto di distribuzione ex art. 596 c.p.c..

Per quanto riguarda, invece, i fallimenti, si devono considerare sospese le seguenti attività: a) tutte le udienze, salvo i casi di comprovata urgenza; b) gli inventari e le audizioni del fallito; c) gli accessi presso i cespiti de fallito; d) le aste fallimentari; e) le attività di liberazione degli immobili; f) il versamento del saldo prezzo; g) in generale tutte le attività di competenza della procedura che richiedono la presenza fisica delle persone.

Un approfondimento deve essere fatto per la gestione della fase distributiva: l’orientamento generale, almeno per le esecuzioni immobiliari, è quello di sospendere tanto i termini per il versamento del saldo prezzo (sospensione, anche in questo caso, non prevista dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020), con l’inevitabile slittamento del versamento ex art. 41 TUB in favore del creditore fondiario, quanto l’approvazione del progetto di distribuzione ex art. 596 c.p.c., sebbene nella gran parte dei casi tale attività risulti demandata al professionista delegato.

In alcuni casi, poi, si prevede che le udienze di approvazione del riparto fissate dopo il 15.04.2020 (ora dopo il 12.05.2020) davanti al professionista delegato possano essere trattate in via cartolare soltanto nelle procedure in cui il debitore risulti costituito.

Se la tendenza generale è quella di rinviare tutte le attività, vi sono alcuni Tribunali che si muovono in direzione contraria, con l’adozione di provvedimenti virtuosi: il Tribunale di Catania, con il provvedimento del 4.04.2020 ha stabilito che le udienze fallimentari di approvazione del rendiconto e le udienze ex art. 596 c.p.c., già fissate o da fissarsi per l’approvazione dei riparti saranno tenute con la trattazione scritta ovvero mediante udienza da remoto; il Tribunale di Brindisi, con la circolare del 24.03.2020, ritenendo opportuno non procrastinare la fase distributiva, in assenza di contestazioni delle parti, ha disposto la revoca di tutte le udienze fissate per l’approvazione del progetto di distribuzione fino al 6.7.2020, delegando il professionista già delegato per la vendita del compendio pignorato alla discussione e approvazione del progetto di distribuzione.

Sul fronte dei fallimenti, invece, un precedente importante è rappresentato dal provvedimento emesso dalla sezione fallimentare del Tribunale di Milano il 15.04.2020, il quale ha affermato che “la sezione, in persona di ciascun giudice, ha ritenuto l’attività di ripartizione dei fallimenti urgente, ai sensi dell’art. 83 comma 3 DL 18/2020, ciò alla luce della situazione di grave necessità finanziaria del Paese in generale sottolineata anche dal DL 23 dell’8-4-2020, nonché delle imprese, dei lavoratori, dei professionisti che compongono il ceto creditorio di qualunque procedura concorsuale, anche al fine di reimmettere in circolo immediatamente le risorse finanziarie recuperate dalle procedure concorsuali per evitare il grave pregiudizio soggettivo per i creditori che il ritardo nella trattazione di questa materia certamente determina».

Diversamente, il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, sembra propendere per il rinvio de plano degli adempimenti e delle udienze (già fissate e a prescindere dall’incombente) a data successiva al 01.10.20.

Dott.ssa Letizia Bortolaso