NEWSALERT – SPECIALE  COVID-19 – D.L. 17 MARZO 2020, N. 18:

ART. 106  “NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’”

Tramite l’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Cura Italia, il legislatore delegato ha introdotto specifiche agevolazioni e facilitazioni per l’intervento assembleare e l’assunzione delle deliberazioni societarie nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica, caratterizzato per la forte compressione dei diritti di libera circolazione sul territorio nazionale e di assembramento.

Tali interventi si sono resi necessari proprio in vista dell’avvicinarsi del periodo primaverile, che vede il concentrarsi delle adunanze dei soci chiamate, nella maggior parte dei casi a:

  1. approvare il bilancio d’esercizio;
  2. nominare gli amministratori e i sindaci cessati dalla carica per scadenza del termine;
  3. attribuire l’incarico al soggetto deputato alla revisione legale dei conti.

All’evidenza, si tratta di materie di vitale importanza per l’ente, riguardando il documento contabile fondamentale (appunto, il bilancio d’esercizio) e le cariche essenziali per l’amministrazione e il controllo (di legalità e sui conti).

Prima di fornire una sintetica ricostruzione delle misure adottate dal Governo, si precisa che il regime di favore previsto è soggetto ad un ben preciso termine finale, applicandosi alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19.

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Misure introdotte in materia di svolgimento delle assemblee

Le misure introdotte, in estrema sintesi, sono le seguenti.

  • 1: il termine per la convocazione dell’assemblea annuale di approvazione del bilancio d’esercizio è esteso a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anche:
  • al di fuori delle ipotesi indicate, rispettivamente per le S.p.A. e s.r.l., negli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. (come noto: “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”, fermo l’obbligo per gli amministratori di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.);
  • nel silenzio dello statuto e nonostante la presenza di una esplicita e contrastante previsione statutaria.
  • 2: l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sono consentiti:
  • anche nel silenzio dello statuto;
  • nonostante la presenza di una esplicita e contrastante previsione statutaria.

Le modalità di intervento “a distanza” possono essere anche indicate come le uniche percorribili, con assoluta esclusione della modalità di adunanza tradizionale e a condizione che esse “garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto”.

Si chiarisce, poi, che anche presidente e segretario (ovvero, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge, notaio) possono trovarsi in luoghi diversi.

  • co 3: l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto è consentita:
  • anche nel silenzio dello statuto;
  • nonostante la presenza di una esplicita e contrastante previsione statutaria.

Ciò può riguardare anche le materie indicate negli artt. 2479, comma 2, n. 4) e 5) (rispettivamente, “modificazioni dell’atto costitutivo” e “decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”) e 2482-bis, comma 4, c.c. (assemblea da tenersi in caso di perdite superiori al terzo e non ridotte entro l’esercizio successivo), non potendo ostare a ciò l’eventuale difforme richiesta degli amministratori o di un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

  • 4 e 5: la designazione del“rappresentante designato” da parte di società con azioni quotate in mercati regolamentati, società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante è consentita:
  • anche nel silenzio dello statuto;
  • nonostante la presenza di una esplicita e contrastante previsione statutaria.

È possibile indicare che la modalità di intervento in assemblea tramite il rappresentante designato sia l’unica percorribile e che al predetto possano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies TUF, in deroga a quanto previsto dall’art. 135-undecies, co. 4, TUF, così facilitando ulteriormente l’intervento dei soci di società ad azionariato diffuso, composto da una moltitudine di soci dislocati in tutto il territorio nazionale e all’estero.

  • 6: possibilità di utilizzare la figura del rappresentante designato anche da parte di banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga:
  • agli artt. 150-bis, co. 2-bis, TUB, 135-duodecies TUF e 2539, co. 1, c.c.;
  • alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto.

Similarmente a quanto detto per le società ad azionariato diffuso, si prevede altresì che la modalità di intervento in assemblea tramite il rappresentante designato sia l’unica percorribile.

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Considerazioni finali

A ben vedere, l’entrata in vigore di norme eccezionali e temporanee, come quelle in esame, potrebbe costituire una valida occasione per riconoscere il mutato contesto sociale, operativo e di funzionamento corporativo di molte realtà alla luce delle innovazioni tecnologiche esistenti. Allo stesso tempo potrebbe fungere da stimolo per modernizzare e semplificare alcuni aspetti – quantomeno in relazione alle adunanze – del diritto societario.

 

Dott.ssa Letizia Bortolaso