Esclusa dalla gara l’impresa che nell’offerta non dichiara esplicitamente i costi della manodopera

Con la recente sentenza n. 1008 del 10 febbraio 2020, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sulla controversa questione relativa all’obbligo di specifica e separata indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta presentata nell’ambito di una gara ad evidenza pubblica.

La vicenda

Con la sentenza di primo grado impugnata, il TAR Emilia Romagna aveva respinto il ricorso presentato da un’impresa di trasporti e logistica avverso la determina dirigenziale n. 333 del 28 agosto 2017, con cui una Unione di Comuni aveva affidato alla concorrente l’appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto locale.

L’appellante deduceva in particolare, quale motivo di gravame, l’illegittima ammissione alla gara dell’impresa poi risultata aggiudicataria, per avere questa omesso, in sede di presentazione dell’offerta, di indicare espressamente i costi della manodopera, in violazione della normativa sugli appalti pubblici. Lamentava altresì l’abusivo ricorso, da parte della stazione appaltante, al soccorso istruttorio, rappresentando la postuma indicazione dei costi suddetti una illegittima modificazione dell’offerta economica.

I limiti del soccorso istruttorio: le statuizioni della Corte di Giustizia

Può la stazione appaltante recuperare, attraverso la procedura di soccorso istruttorio, l’offerta che, in violazione dell’art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), non contenga l’esplicita indicazione dei costi della manodopera?

La disposizione suddetta prevede, precisamente, che nella propria offerta economica l’operatore debba indicare “i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Il Consiglio di Stato ha richiamato quanto enunciato, sul punto, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, infatti, con la sentenza del 2 maggio 2019, C-309/18, ha chiarito che la causa di esclusione dalle procedure di affidamento prevista dalla summenzionata norma non contrasta con i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e trasparenza consacrati dalla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. Fa eccezione unicamente il caso in cui “le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche”. Solo in tal caso, infatti, la stazione appaltante potrà ricorrere ai propri poteri di soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione dell’offerta.

La Corte ha, inoltre, evidenziato:

  • che l’obbligo di indicazione separata degli oneri per la sicurezza aziendale deve ritenersi sussistente anche nell’ipotesi in cui non risulti specificato nella documentazione di gara, laddove la causa di esclusione sia comunque contemplata dalla normativa nazionale in tema di appalti pubblici;
  • che qualunque operatore economico “ragionevolmente informato e normalmente diligente” deve presumersi a conoscenza dell’obbligo in parola;
  • che anche laddove la documentazione di gara, pur rinviando alla normativa di riferimento, non contenga in concreto uno “spazio fisico per l’indicazione separata dei costi della manodopera”, spetta al giudice del merito la verifica della “materiale impossibilità” di evidenziare i costi in questione.

Le conclusioni del Consiglio di Stato

Con la sentenza in esame, quindi, il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto ed annullando l’aggiudicazione a favore dell’appellata, ha definitivamente chiarito che l’automatica esclusione dalla gara per mancato scorporo, nell’offerta economica, dei costi della manodopera e della sicurezza interna deve ritenersi conforme al diritto europeo.

Nel caso in esame, pertanto, è stato ritenuto irrilevante che il bando non prevedesse espressamente l’obbligo di separata indicazione dei costi suddetti, dovendosi ritenere in ogni caso applicabili le norme del Codice dei Contratti Pubblici.

Inoltre, non sussistendo alcuna oggettiva impossibilità di includere tali voci di costo nell’offerta, è stata esclusa la possibilità di recuperare l’omissione ricorrendo ai poteri di soccorso istruttorio della stazione appaltante.

Avv. Pierangela Rodilosso