COLLEGIO SINDACALE: RESPONSABILITÀ PER OMESSA ISCRIZIONE DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL’AMMINISTRATORE, ANCHE SE RIELETTO

La cessazione dell’amministratore dall’ufficio per scadenza del termine, benché rieletto, determina l’obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese ai fini della opponibilità ai terzi.

Pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 2630 c.c..

Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4498 del 20 ottobre 2019, pubblicata il 20 febbraio 2020.

Il caso.

La vicenda giudiziaria trae origine dall’ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia nei confronti del sindaco di una società per azioni per avere omesso di iscrivere nel Registro delle Imprese, entro trenta giorni, la cessazione dell’amministratore unico dall’ufficio per scadenza del termine.

Mentre in primo grado il Giudice di Pace ha respinto l’opposizione promossa dal sindaco avverso il provvedimento sanzionatorio, in sede di impugnazione il Tribunale di Foggia ha accolto l’appello, escludendo che nel caso di specie si fosse verificata una “cessazione” dall’ufficio, con conseguente continuità della carica, non avendo l’amministratore rieletto rinunziato all’ufficio.

La decisione della Corte di Cassazione.

I Giudici della Suprema Corte di legittimità hanno accolto il ricorso della Camera di Commercio, articolato in un unico motivo, osservando che il nostro ordinamento non prevede la “conferma” nell’ufficio dell’amministratore. Dagli artt. 2383 e 2385 c.c. emerge, infatti, che l’amministratore di una società, che cessa per qualsiasi ragione dall’incarico, può essere nuovamente nominato.

La delibera di rielezione è a tutti gli effetti una delibera di nomina, dalla quale si differenzia soltanto perché riguarda un soggetto già in carica. Pertanto, anche in caso di rielezione, la cessazione dall’ufficio dell’organo amministrativo deve essere portata a conoscenza dei terzi mediante l’iscrizione nel Registro delle Imprese, alla quale è obbligato il collegio sindacale.

Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’ultimo comma dell’art. 2385 c.c. la Suprema Corte, sulla deduzione del sindaco controricorrente, secondo il quale l’amministratore cessato avrebbe operato in regime di prorogatio, rileva che la previsione dell’art. 2385, comma 2, c.c. in merito agli effetti della cessazione della carica per scadenza del termine ha solo lo scopo di garantire la contestualità tra cessazione e sostituzione in modo da assicurare la continuità nella carica dell’organo amministrativo.

Conseguenze in caso di mancata iscrizione.

L’omessa esecuzione della comunicazione presso il Registro delle Imprese trova sanzione nell’art. 2630 c.c., che punisce i responsabili con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00, ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine prescritto.

Conclusioni.

La Suprema Corte di Cassazione consacra, così, la responsabilità del collegio sindacale per omessa iscrizione della cessazione dalla carica dell’amministratore, anche se rieletto.

Inoltre, dalla lettura delle norme richiamate si desume che:

1) gli amministratori nominati dall’assemblea possono rimanere in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono automaticamente alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio;

2) gli amministratori sono rieleggibili, salva diversa disposizione statutaria;

3) la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto non appena il consiglio di amministrazione viene ricostituito;

4) la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese entro trenta giorni a cura dei sindaci.

Dott.ssa Letizia Bortolaso