PROGETTO DI BILANCIO DELLE S.R.L., SI PUO’ DELEGARE?

Secondo l’opinione prevalente della dottrina, l’amministratore può affidare anche a terzi la gestione per singoli affari, ma il conferimento di poteri gestori non può estendersi fino all’abdicazione dei poteri stessi.

Nell’assetto distributivo dei poteri, ne consegue l’illegittimità di ogni clausola dell’atto costitutivo che conceda agli amministratori di delegare una funzione decisoria che comporti ampia discrezionalità decisionale.

Delegabilità dei poteri gestori in generale.

Diversa l’ipotesi nella quale, si tratti dei poteri di amministrazione interna della società, che spettano sia agli amministratori, ma anche ai soci. La disciplina della s.r.l. lascia ampi margini di discrezionalità nella scelta del modello di governance, che potrà prevedere una distribuzione di competenze che configura modelli misti. Tale affermazione è da più parti giustificata dal principio secondo cui la direzione dell’impresa deve essere esercitata dai soggetti che rischiano, cioè dai soci stessi o da coloro ai quali i soci l’hanno affidata secondo le esigenze specifiche della s.r.l..

Sarà possibile che, sul piano dell’organizzazione amministrativa, la s.r.l. preveda una delega di poteri ad alcuni soci o a terzi non investiti direttamente della funzione gestoria. Tale previsione non modifica il regime di responsabilità degli amministratori e dei soci.

Quale che sia il modello di amministrazione prescelto dalla s.r.l., l’art. 2475, comma 5, c.c., elenca le materie che sono “in ogni caso” di competenza degli amministratori. L’espressione utilizzata dal legislatore non è stata interpretata solo nel senso di prevedere un limite alla delegabilità a terzi, ovvero di rimessione ai soci della competenza nelle specifiche materie, ma anche nel senso di prevedere un obbligo di utilizzo del metodo collegiale, anche nella forma della collegialità attenuata mediante consultazione scritta, nel caso di amministrazione pluripersonale.

Redazione del progetto di bilancio e convocazione dell’assemblea.

Il Collegio del Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 785/2018, fa discendere dall’obbligo esclusivo degli amministratori di redazione del progetto di bilancio, l’obbligo ulteriore di presiedere a tutto il procedimento di approvazione dello stesso.

Nell’ipotesi specifica dell’approvazione del bilancio, l’obbligo di convocazione dell’assemblea costituisce un dovere specifico degli amministratori non disponibile dall’autonomia privata. Ciò trova conferma nel dettato letterale dell’art. 2478 bis, comma 1, c.c., secondo il quale il progetto di bilancio “è presentato ai soci”. Inoltre, la convocazione avente ad oggetto l’approvazione del bilancio d’esercizio non può essere attuata dai soci, poiché la convocazione si fonda sulla redazione del progetto di bilancio. Risulta, infatti, applicabile quanto disposto per la s.p.a. dall’ultimo comma dell’art. 2367 c.c.: “la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta”.

Funzione informativa dell’amministratore.

La centralità della funzione informativa svolta dall’amministratore in assemblea, soprattutto di quella convocata per l’approvazione del bilancio, è fondamentale. Il bilancio d’esercizio, come noto, viene considerato il primo e più importante ‘atto di gestione’ affidato agli amministratori, nel quale non solo viene data contezza dell’andamento economico della società, ma in cui gli amministratori esprimono la politica imprenditoriale perseguita e, nell’ottica della continuità aziendale, il piano industriale di sviluppo.

Conclusioni.

La delega dei poteri gestori degli amministratori è uno strumento frequentemente utilizzato nella prassi in quanto agevola la gestione efficiente dell’impresa. Nel vasto panorama delle pronunce giurisprudenziali sul tema, la sentenza del Tribunale di Napoli si distingue per aver specificato, in termini condivisibili, che la competenza degli amministratori nella redazione del progetto di bilancio è indelegabile.

La funzione propria dell’organo amministrativo non si esaurisce nella mera redazione del progetto, ma si estende in concreto a tutto il procedimento di formazione del documento contabile, compresa la discussione in assemblea.