SOCIETA’ CANCELLATE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE:

LEGITTIMAZIONE PASSIVA E RESPONSABILITA’ DEI SOCI

Con la sentenza n. 31933/2019 del 10 ottobre 2019, pubblicata il 6 dicembre 2019, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione della responsabilità dei soci di società cancellate dal registro delle imprese, ribadendo un principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite nelle note sentenze gemelle del 2013.

Nello specifico, la Suprema Corte ha sancito che, ferma la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell’art. 2495 c.c., comma 2, implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione.

La cornice normativa di riferimento.

La norma chiave da cui hanno preso le mosse i Giudici di Piazza Cavour è l’art. 2495, co. 2, c.c. da cui si desume che i debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società non si estinguono ma, attraverso un meccanismo di tipo successorio, si trasferiscono in capo ai soci, impedendo così che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto.

L’onus probandi.

L’onere di provare che l’importo preteso sia di ammontare uguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione sulla base del relativo bilancio, incombe in via esclusiva sul creditore attore. La percezione della quota dell’attivo costituisce, quindi, elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio. Pertanto, in applicazione della regola generale posta dall’art. 2697 c.c., l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota di esso da parte del socio compete al creditore che agisce in giudizio per fare valere il suo diritto.

L’elemento di novità.

Rispetto alle precedenti pronunce, la sentenza in commento ha il pregio di distinguere nettamente il piano della legittimazione dei soci dal profilo della loro responsabilità.

Il limite della responsabilità di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla legittimazione processuale ma sull’interesse ad agire dei creditori sociali, nel senso che, se non vi fosse alcuna utilità su cui rivalersi, i creditori sociali insoddisfatti sarebbero privi dell’interesse a promuovere l’azione nei confronti dei soci. Di conseguenza affermare la legittimazione passiva dei soci, in quanto successori della società estinta, non equivale anche a riconoscerne la responsabilità per i crediti sociali rimasti insoddisfatti.

Conclusioni.

Da quanto sopra discende che:

  • sul piano processuale: è ben possibile affermare la legittimazione passiva dei soci di società cancellate dal registro delle imprese nel giudizio promosso dal creditore per la soddisfazione del proprio diritto di credito;
  • sul piano sostanziale: il creditore dovrà provare che, a seguito della liquidazione della società, vi sia stata distribuzione dell’attivo e che il socio nei cui confronti agisce abbia ne abbia percepito una quota.

Dott.ssa Letizia Bortolaso