RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI:
ULTERIORI RESPONSABILITA’ PER LE SOCIETA’

Con la conversione avvenuta il 17 dicembre del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante le “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, è entrata in vigore la riforma dei reati tributari al centro negli ultimi mesi di un acceso dibattito politico, economico e giuridico.

Modifiche delle pene edittali delle fattispecie.

Con tale riforma, il legislatore ha voluto effettuare un generale giro di vite nel contrasto alla criminalità tributaria prevedendo l’innalzamento dei limiti di pena edittale e l’abbassamento delle soglie di punibilità per diversi reati presenti all’interno del d.lgs. 74/2000, con il consequenziale inasprimento della lotta alla repressione delle condotte illecite in ambito tributario.

Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti.

Oltre alla modifica dei parametri delle singole fattispecie, il legislatore ha voluto allargare le maglie della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti.

L’estensione della responsabilità degli enti ai reati tributari deriva dall’obbligo per l’Italia di recepire la Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”.

Conformemente a questa esigenza, con l’art. 39 del d.l. 124/2019, il legislatore nazionale ha voluto introdurre le norme europee modificando l’art. 25 quinquiesdecies del d.lgs 231/2001 così da ricomprendere tra i reati presupposto, oltre al già previsto art. 2, gli articoli 3, 8, 10 e 11 del d.lgs. 74/2000 con sanzioni variabili tra le quattrocento e le cinquecento quote.

La nuova formulazione, che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sanziona le condotte di chi si avvalga in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (reato di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da aperte dell’erario (art. 11).

Cause di non punibilità.

A fare da contro-bilanciamento, però, è stata estesa agli enti anche la previsione di cui all’art. 13 del d. lvo. 74/2000 rubricato “Causa punibilità”, stabilendo che i reati di cui agli artt. 2, 3 e 4 non saranno perseguibili qualora i debiti tributari vengano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa.

Conclusioni.

Le società potranno correre ai ripari principalmente per provare l’assenza di responsabilità:

  • adeguando i modelli organizzativi così da inserire le fattispecie di cui al d.lgs. 74/2000 oggi introdotte nell’art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001;
  • attuando in maniera efficace, prima della commissione del fatto, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie su richiamata.

Dott. Andrea Manca