RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI SENZA DELEGA

Con il d. lgs. 6/2003 l’obbligo di vigilanza sui delegati è venuto meno ed è stato sostituito da un dovere generico di agire informato (art. 2381 comma 6 c.c.).

Inquadramento.

All’amministratore privo di delega residua un obbligo di agire informato che si deve materializzare nella richiesta di ricevere dai delegati un’informazione periodica sulla gestione (art. 2381 comma 4 c.c.) a cui deve conseguire un obbligo valutativo del generale andamento della gestione e l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili così da poter evitare l’insorgere di vicende pregiudizievoli.

La previsione di tale obbligo valutativo, si basa sulla considerazione che una puntuale vigilanza da parte degli amministratori non esecutivi dei singoli atti di amministrazione sarebbe eccessivamente gravoso richiedendo, inoltre, che questi si occupino di questioni che sono state delegate ad altri, svilendo lo strumento stesso di delega.

Obblighi specifici.

La Giurisprudenza ha più volte ribadito che residua in capo agli amministratori senza deleghe, un obbligo di condotta attiva diretta a richiedere un supplemento di informazioni allorché sussistano riconoscibili segnali di pericolo o di allarme (cfr. Cass. n. 22848/2015).

Ciò implica che, la mera facoltà di chiedere informazioni relative all’operato dell’amministratore con delega, si tramuti in un vero e proprio obbligo allorquando sussistano elementi tali da porre in allerta gli amministratori alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Misura della diligenza.

La misura della diligenza richiesta all’amministratore deve essere dunque parametrata alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze che rappresentano indici elastici ma calzanti al caso specifico in cui trovano applicazione.

Una volta effettuata l’attività di riscontro e verifica, da indirizzare ai soggetti competenti per un determinato incarico, egli potrà essere considerato sufficientemente informato senza doversi ritenere tenuto a sviluppare studi ulteriori di approfondimento.

Cassazione 17441/2016.

Con la pronuncia n. 17441/2016, la Cassazione delinea il perimetro della responsabilità degli amministratori privi di delega che si configura, dunque, per non aver impedito i fatti pregiudizievoli, esclusivamente laddove fossero a conoscenza di tali fatti (e della pericolosità degli stessi), ovvero laddove avrebbero potuto acquisirne conoscenza esercitando il proprio potere/dovere di richiedere informazioni sulla gestione della società.

In conclusione l’amministratore privo di delega deve:

  • richiedere di ricevere dai delegati un’informazione periodica sulla gestione;
  • valutare il generale andamento della gestione e l’adeguatezza degli assetti organizzativi;
  • richiedere un supplemento informativo in caso di conoscenza di atti o eventi potenzialmente pregiudizievoli.

Dott. Andrea Manca