LIMITI QUANTITATIVI DEL SUBAPPALTO: NUOVI SVILUPPI

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Una norma introdotta con il decreto c.d. Sblocca Cantieri, ha aumentato il limite quantitativo in tema di subappalti pubblici, per poi inserire una disciplina transitoria con un differente limite valido fino al 31 dicembre 2020.

A fare da cornice è intervenuta una Pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Subappalto nei contratti pubblici: in quale misura? Direttrici europee.

Il Decreto Legislativo 50/2016 (c.d. Codice degli Appalti) ha, da sempre, previsto dei limiti quantitativi alla possibilità di subappaltare in caso di appalti pubblici.

Tali limiti quantitativi hanno la funzione di prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata in quanto, l’istituto del subappalto, ha sempre rappresentato un pericoloso varco per i fenomeni di insinuazione di tale fenomenologia.

Secondo la Commissione Europea, nelle direttive comunitarie non sono presenti disposizioni che prescrivono un limite quantitativo al subappalto, come prescritto dalla vigente normativa italiana. La normativa interna limita il ricorso al subappalto in tutti i casi, venendo meno il favor alla più ampia partecipazione agli appalti pubblici da parte di tutti gli operatori economici.

La recente previsione di innalzamento del limite in risposta alla commissione UE.

Con il recente Decreto Legge 39/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) è stato previsto un diverso limite quantitativo al subappalto, di cui all’articolo 105, comma 2, Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante l’innalzamento al 50% della quota subappaltabile.

Il legislatore, recependo le numerose critiche avanzate, sia da ANAC che dalla dottrina maggioritaria, con Legge n. 55/2019 (di conversione del Decreto Legge 32/2019) ha inserito un regime transitorio e parallelo rispetto a quello previsto nel Decreto Legislativo 50/2016. Tale regime sarà valido fino al 31 dicembre 2020 e prevede che “il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”

Segnatamente, le misure provvisorie innalzano il limite per il ricorso al subappalto al 40% dell’importo complessivo del contratto, invero abbassandolo rispetto a quanto previsto nella versione originaria del Decreto Legge n.32/2019.

Pronuncia della CGUE C63/2019.

In una fase di evidente confusione legislativa in materia di limite quantitativo al subappalto, una “spallata” alla disciplina dettata dal Codice degli Appalti è stata data dalla nota sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019 la quale prevede che la lotta alla criminalità organizzata non può giustificare una così radicale e sproporzionata limitazione del subappalto.

Risposta dell’ANAC.

Con comunicato del Presidente della Autorità anticorruzione del 23/10/2019 l’ANAC ritiene comunque tuttora applicabile il limite generale del subappalto di cui all’articolo 1, comma 18, L.55/2019, pari al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.

Conclusione

Dunque: quale limite è applicabile in tema di subappalti? Come confermato da ANAC, il limite applicabile è quello del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Tale previsione richiede, però, un ulteriore intervento legislativo che metta chiarezza in funzione delle imprese e di un allineamento con la normativa europea.

Dott. Andrea Manca