Decreto concretezza

La Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, all’art. 2 ha previsto l’adozione di una serie di nuove misure volte a garantire una maggiore efficienza della “macchina amministrativa” attraverso la prevenzione ed il contrasto di condotte illecite perpetrate, sempre più frequentemente, dai lavoratori del settore pubblico.

Tra le novità introdotte dal legislatore figura l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di implementare sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica delle presenze attualmente in uso (“cartellini”), al fine di eliminare o ridurre drasticamente le false attestazioni di presenza in servizio dei dipendenti.

Se, da una parte, l’individuazione di dette misure risulta coerente con l’obiettivo di contrastare i  cd. “furbetti del cartellino”, dall’altra, non può trascurarsi l’inevitabile impatto che l’installazione di tali strumenti avrebbe tanto sulla libertà e sulla riservatezza dei soggetti interessati, quanto sul diritto di questi ultimi di non essere sottoposti ad un monitoraggio regolare e sistematico da parte del proprio datore di lavoro.

Osservazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali

Già nel dicembre 2018, interpellato in sede di consultazione preventiva ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento UE 2016/679 sul progetto di decreto, il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva formulato una serie di osservazioni, evidenziando alcune criticità della norma e suggerendo una serie di modifiche per assicurare il rispetto di principi cardine della normativa europea, quali la liceità, la proporzionalità e la minimizzazione.

L’Autorità Garante aveva, in primo luogo, posto l’attenzione sulla necessità di limitare la scelta ad un solo strumento di verifica – videosorveglianza o sistemi di identificazione biometrica – scongiurando, così, l’utilizzo contemporaneo e cumulativo dei due mezzi da parte di una stessa PA.

In secondo luogo, aveva evidenziato l’opportunità di regolare l’impiego delle sopramenzionate misure in conformità al principio di gradualità, ovverosia, ricorrendo alla loro adozione esclusivamente nel caso in cui altri sistemi di verifica delle presenze non fossero risultati idonei.

Infine, il Garante aveva puntualizzato come il ricorso a sistemi di rilevazione tanto invasivi dovesse necessariamente essere fondato su indici di rischio ben individuati ovvero giustificato da particolari fattori quali, a titolo esemplificativo, le dimensioni della struttura, il numero dei dipendenti impiegati e il ripetersi di situazioni di criticità.

Posto che le osservazioni avanzate dall’Autorità Garante in merito al progetto di decreto non hanno sortito effetti significativi sulla versione finale del testo normativo approvato dal legislatore, per quel che concerne le modalità di attuazione delle misure di cui alla Legge 19 giugno 2019, n. 56, esse dovranno essere stabilite da un apposito decreto attuativo che tenga conto dei principi fondamentali e delle misure di garanzia poste a tutela del trattamento di dati biometrici, nonché del parere dell’Autorità di controllo italiana. Presumibilmente, ciò non avverrà prima del biennio 2020/2021.