DEBITO ESTINTO MEDIANTE ASSEGNI: AL DEBITORE L’ONERE DELLA PROVA

 La Cassazione Civile, III sez., con provvedimento n. 24693 del 5.11.2020, ha stabilito su chi incombe l’onere della prova dell’estinzione del debito pagato con il rilascio di assegni in favore del creditore.

 

La vicenda.

Il caso trae origine dall’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. proposta da due condebitori a cui era stato intimato il pagamento di circa € 22.000,00 in forza di 21 cambiali rimaste insolute. I debitori eccepivano l’avvenuta estinzione del debito producendo una serie di assegni che, tuttavia, il creditore sosteneva essere relativi a poste creditorie pregresse e diverse, depositando in giudizio una dichiarazione di uno degli intimati che si dichiarava debitore per una somma superiore a quella indicata nell’atto di precetto impugnato.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e dichiarava nullo il precetto affermando che, a fronte della produzione degli assegni da parte degli opponenti, fosse onere del creditore fornire la prova dell’esistenza di altri rapporti obbligatori.

A seguito della conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, il creditore proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente applicato i criteri relativi alla ripartizione dell’onere della prova.

 

La decisione della Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour, senza peregrinazioni di sorta e discostandosi dalle decisioni dei giudici del merito, in accoglimento del ricorso hanno perentoriamente affermato che gravava sui debitori opponenti l’onere di dimostrare con precisione e puntualità il collegamento tra il credito azionato e gli assegni da loro emessi.

Invero, il preteso pagamento era stato dedotto mediante la produzione di assegni aventi date e importi non corrispondenti a quelli delle cambiali ma ciò non doveva ritenersi sufficiente per ribaltare l’onere probatorio ed accollarlo al creditore.

In altri termini, gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare, contrariamente a quanto avvenuto, il titolo del pagamento effettuato e la sua precisa coincidenza col credito del quale è stato intimato il pagamento con l’atto di precetto.

 

Il principio di diritto.

Sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale della giurisprudenza di legittimità, la III sez. civ. della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea all’estinzione di quello, non spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che, implicando l’emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l’estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni”.

Dott.ssa Letizia Bortolaso