L’anticipazione del prezzo negli appalti pubblici dopo il Decreto Rilancio: erogabile fino al 30% se le risorse sono disponibili

 

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), nell’intento di dare impulso al settore dei contratti pubblici, ha introdotto alcune misure urgenti con riferimento all’anticipazione del prezzo negli appalti. Il legislatore è, così, intervenuto sul tema per la terza volta nell’arco di un anno, dopo le modifiche apportate all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici dal Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019 in vigore dal 19 aprile 2019) e, quindi, dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020 in vigore dal 17 marzo 2020).

La disciplina applicabile dopo il Decreto Rilancio

L’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) contiene, al comma 18, la sintetica disciplina dell’anticipazione del prezzo negli appalti. L’istituto in parola risponde alla finalità di consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto.

In particolare, la norma suddetta stabilisce che sul valore del contratto di appalto venga calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20%, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L’art. 1, comma 20, lett. g) della L. 55/2019 (di conversione del Decreto Sblocca Cantieri), ha ampliato l’ambito dell’anticipazione dal settore dei lavori a tutti i contratti di appalto e, quindi, ricomprendendovi anche gli appalti di servizi e forniture.

Una ulteriore modifica all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici è stata recentemente introdotta dal Decreto Cura Italia sopra citato che, all’art. 91, comma 2, ha previsto che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo sia consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza.

Da ultimo, l’art. 207 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di elevare l’acconto erogato a titolo di anticipazione fino al 30%, nei limiti delle risorse a disposizione della stazione appaltante, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30 giugno 2021.

In ogni caso, il secondo comma dell’art. 207 sopra richiamato prevede che l’anticipazione del prezzo possa essere riconosciuta, sempre per un importo non superiore complessivamente al 30% – nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate nel bilancio – anche in favore di appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista, ovvero in favore di appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di alcuna anticipazione. La ratio della norma è chiaramente quella di fornire liquidità alle imprese appaltatrici.

Le condizioni per il riconoscimento dell’anticipazione: la garanzia fideiussoria

Ai fini del riconoscimento dell’anticipazione, ai sensi dell’art. 207, trovano applicazione le regole sulla costituzione della garanzia a tutela della stazione appaltante, previste dall’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici.

Precisamente, l’impresa appaltatrice dovrà rilasciare apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, il cui importo verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Infine, quanto alla portata dell’art. 35 sopra citato, vale la pena di evidenziare quanto osservato dall’ANAC con delibera n. 1050 del 14 novembre 2018: nonostante sia rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”, l’art. 35 deve intendersi come norma di portata generale, applicabile pertanto anche alle procedure sotto soglia. Diversamente, verrebbe preclusa la facoltà di accesso all’anticipazione ad imprese di dimensioni medio piccole nell’ambito di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

L’Autorità ha ritenuto tale interpretazione maggiormente rispondente alla ratio su cui si fonda il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione, ovvero dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurare la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.

Avv. Pierangela Rodilosso

p.rodilosso@nexumlegal.it

NexumLegal – Dipartimento Diritto Civile, Commerciale e Contenzioso