INAIL E TUTELA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA COVID-19 IN OCCASIONE DI LAVORO: BREVI RIFLESSIONI SULLA COMUNICAZIONE DEL 15 MAGGIO 2020

Agli albori della cd. “Fase 2” – animata da misure che dovrebbero aiutarci a transitare dal lockdown pressoché totale della Fase 1 ad un auspicabile “ritorno alla normalità” (semmai d’ora in avanti possa parlarsi di “ritorno alla normalità”) che ci auguriamo caratterizzerà la Fase 3 – per quello che riguarda la materia giuslavoristica l’INAIL ha sentito la necessità di precisare che, in caso di contagio da COVID-19 di un dipendente “in occasione di lavoro” “il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente […] solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa” (cfr. comunicazione INAIL del 15 maggio 2020).

Senonché, ad una prima lettura, la nota dell’Istituto non sembra apportare grandi novità alla questione che da qualche tempo a questa parte agita giuristi e imprenditori.

Questione nata dopo l’entrata in vigore dell’art. 42, secondo comma, del D.L. n. 18 del 2020 (cd. “Cura Italia”) con il quale, in poche parole, per ciò che riguarda le tutele assicurate dall’INAIL ai lavoratori, è stato equiparato il contagio da COVID-19 “in occasione di lavoro” a infortunio sul lavoro ed acuita dai “fumosi chiarimenti” dati con la circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020.

Questione sostanzialmente volta a comprendere se il rispetto, da parte dei Datori di Lavoro, delle misure di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (nella versione del 24 aprile 2020 – Allegato sub n. 6 del DPCM del 26 aprile 2020) assolva l’obbligo di salvaguardia dell’integrità fisica e morale dei dipendenti su di loro gravante ai sensi dell’art. 2087 Cod. Civ.

Senonché, come detto, per ciò che riguarda il terreno dell’accertamento della responsabilità datoriale, la recente affermazione dell’Istituto secondo la quale “Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa” non sembra apportare elementi di novità alla discussione: dal punto di vista civilistico, è pacifico per la giurisprudenza che l’art. 2087 Cod. Civ. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva così come nel diritto penale è pacifico che vige il principio di colpevolezza (art. 27 Cost.).

Ed allora, quid novi?

Probabilmente, la comunicazione dell’INAIL del 15 maggio 2020 assume un carattere innovativo se la si legge in ottica pro lavoratore e non in ottica pro datore di lavoro.

E difatti, se ci si mette nei panni del lavoratore risultato affetto da contagio “in occasione di lavoro” che si interroga su quali siano i tempi di erogazione, da parte dell’Istituto, dell’indennizzo, la comunicazione effettivamente dice qualcosa di nuovo.

E cioè che per ottenere l’indennizzo INAIL non sarà necessario per il singolo aspettare la conclusione di un giudizio volto all’accertamento della responsabilità (civile – penale) del Datore di Lavoro:

  • considerato che “sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro”;
  • e considerato che: “Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail”

Insomma, l’“originalità” della comunicazione INAIL si rinviene nell’aver chiarito che l’erogazione dell’indennizzo e il procedimento volto ad accertare un’eventuale responsabilità del datore di lavoro “viaggiano su due binari diversi”.

Una simile conclusione impedisce di contrassegnare come ovvia la comunicazione dell’Istituto.

Avv. Francesco Chiappetta

Foto: sito Inail