In sostituzione dei provvedimenti di cui al DPCM del 10 aprile 2020, da oggi entrano in vigore le misure per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 nella c.d. “fase due”, sancite nel DPCM 26 aprile 2020.

Ferma restando l’autonomia delle singole regioni, le quali, anche d’intesa con il Ministro della Salute, possono adottare misure più restrittive con riferimento a specifiche aree del territorio regionale, il provvedimento in questione resta in vigore sino al 17 maggio 2020.

Di seguito alcune tra le novità più rilevanti.

  • SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE (ART. 1)

Per effetto della nuova normativa emergenziale, su tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti previsioni:

  • all’interno della stessa regione, gli spostamenti sono possibili solamente per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È stato, altresì, espressamente previsto che spostarsi per visitare i propri congiunti (la cui definizione appare ancora incerta e rimessa ad ampia discrezionalità) rappresenti un motivo di necessità, purché sia rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale do almeno un metro;
  • gli spostamenti tra regioni sono vietati tranne che per ragioni lavorative, di salute ovvero per assoluta urgenza. Resta, però, consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (lett. a).

 

È finalmente ammesso lo svolgimento individuale di attività sportiva o motoria (non ludica o ricreativa) purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e un metro per ogni altra attività (lett. f).

Riamane fermo, invece, il divieto di ogni forma di assembramento sia in luoghi pubblici che privati e viene riconosciuta altresì la facoltà del sindaco di disporre temporaneamente la chiusura di determinate aree comunali; l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici rimane soggetto a specifici contingentamenti e le attività ludiche o ricreative rimangono vietate (lett. d).

 

  • SPOSTAMENTI DALL’ESTERO ALL’ITALIA (ARTT. 4 e 5)

Chiunque intende fare ingresso in Italia dovrà rispettare l’obbligo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario per 14 giorni.

Al momento dell’ingresso sarà necessario redigere apposita dichiarazione che indichi:

  • i motivi del viaggio (che posso essere solamente quelli di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 26 Aprile 2020, richiamati al punto 1) che precede);
  • l’indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;
  • un recapito telefonico presso cui ricevere comunicazioni durante tale periodo.

È, inoltre, consentito fare ingresso in Italia per soggiorni di breve durata (art. 5): tuttavia, gli spostamenti potranno avvenire solo per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per ulteriori 48 ore. Alla scadenza, è fatto obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale ovvero, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria o di isolamento fiduciario.

I vettori di trasporto e gli armatori dovranno adottare le indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” (Allegato 8), nonché le previsioni delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 9).

 

  • ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALE E COMMERCIALI CONSENTITE (ART. 2)

A partire da oggi riprendono le attività produttive industriali e commerciali indicate nell’Allegato 3 del DPCM in parola – tra cui le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare, di commercio all’ingrosso – per le quali già dal 27 aprile scorso è stato possibile procedere con le operazioni propedeutiche alla riapertura (pulizie, sanificazioni degli ambienti, adozioni misure di sicurezza per i lavoratori, etc).

Resta inteso che, in base all’andamento della curva dei contagi, l’elenco dei codici ATECO delle attività consentite può sempre essere integrato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

2.1.) STRUTTURE RICETTIVE

Tra le attività consentite dal DPCM rientrano le strutture ricettive contrassegnate dal codice ATECO n. 55.1 (alberghi e strutture simili).

A riguardo, si segnala che nella Circolare di Federalberghi n. 184 del 27 aprile 2020 sono indicate le procedure e le cautele che le aziende turistico ricettive sono chiamate ad adottare in vista del ritorno alla normalità.

In particolare, nel protocollo nazionale denominato “Accoglienza sicura” sono contenute: (a) schede dedicate a specifiche aree di attività aziendale (accoglienza, pulizia delle camere e degli ambienti comuni, somministrazione di alimenti e bevande, svolgimento di riunioni, conferenze ed eventi); (b) schede di carattere generale, contenenti, tra le altre: (i) informazioni per gli ospiti e i collaboratori; (ii) dispositivi di protezione individuale; (iii) gestione dei casi di contagio; e (iv) fac-simile di comunicazioni destinate agli ospiti.

 

E DAL 18 MAGGIO?

Da qui al 18 maggio e nei giorni successivi dovremo aspettarci (rectius augurarci) una riapertura graduale attraverso fasi progressive. Si ripartirà dalle attività imprenditoriali essenziali per proseguire con il campo della ristorazione e delle attività sportive. Per ultime, nonostante le numerose polemiche, riapriranno le attività di cura della persona (parrucchieri, centri estetici e SPA).

Le scuole di ogni ordine e grado, invece, a causa del maggior rischio di contagio, con enorme sgomento dei genitori lavoratori, resteranno chiuse fino a settembre.

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Dott.ssa Letizia Bortolaso