LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27 DI CONVERSIONE DEL DL 17 MARZO 2020 N. 18 (CD. “CURA ITALIA”) – LA RISPOSTA DEL LEGISLATORE ALL’INTERROGATIVO SUL DESTINO DEI CONTRATTI A TERMINE AI TEMPI DEL COVID-19: BENE MA NON BENISSIMO

Finalmente è stata pubblicata in G.U. la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che ha apportato significative modificazioni al decreto – legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”).

Fra queste, è necessario segnalare l’introduzione di un articolo 19-bis (“Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”); disposizione, questa, con cui viene attribuita la facoltà ai datori di lavoro durante il periodo di godimento degli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. 19 – 22 del DL Cura Italia, di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato precedentemente stipulati, anche a scopo di somministrazione.

A parte prime incertezze sulla efficacia temporale della norma (i dubbi derivano dal fatto che la rubrica parla di “interpretazione autentica” autorizzando quindi una lettura in senso retroattivo dell’efficacia della norma) le novità apportate sono chiare e consistono rispettivamente:

1) nella rimozione del generale divieto di procedere a rinnovi/proroghe di contratti a termine presso “unita’ produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato” (art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 81 del 2015 derogato dalla norma di nuova introduzione);

2) nella rimozione del periodo cosiddetto di “stop-and-go” ossia quell’intervallo di tempo che è necessario rispettare prima che l’Azienda possa rinnovare il contratto a termine al lavoratore (art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 18 del 2015 derogato dalla norma di nuova introduzione).

Rimane, qualora vi fossero dubbi, il divieto di procedere “ex novo” ad assunzioni di lavoratori a termine presso aziende beneficiarie degli ammortizzatori sociali.

Ebbene, se l’introduzione di questa nuova norma in sede di conversione del decreto Cura Italia non può che essere salutata con favore perché si pone come soluzione (quantomeno “prima facie”) di una delle maggiori problematiche rilevate dagli operatori di settore subito dopo la pubblicazione del testo del Cura Italia, va pure detto che il legislatore non ha affrontato il problema della causale da apporre alle proroghe (oltre 12 mesi) / rinnovi in questione (requisito questo imposto dal comma 01 dell’art. 21 del d. lgs. n. 81 del 2015).

Causale che, pur a seguito delle modifiche introdotte, continuerà a dover consistere in una delle due condizioni di cui all’art. 19, primo comma, d. lgs. n. 81 del 2015 (a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria).

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Avv. Francesco Chiappetta