Il Tribunale di Venezia ha ordinato ad un primario istituto bancario di non azionare la fideiussione a garanzia di un contratto di locazione di locali ad uso commerciale, destinati a vendita di articoli di pelletteria nella città lagunare. La decisione adottata dal giudice in sede cautelare ha lo scopo di evitare ulteriori pregiudizi al diritto dell’imprenditrice già fortemente danneggiata sia dall’emergenza “acqua alta” del novembre scorso che dal Covid-19.

La vicenda contrattuale trae origine dalla circostanza che poco dopo la conclusione del contratto, Venezia è stata colpita il 13 novembre 2019 dal fenomeno, di massimo storico negli ultimi 50 anni, di “acqua alta” che ha portato alla dichiarazione di calamità del 14 novembre 2019, deliberato dal Consiglio dei Ministri per la durata di 12 mesi. Il 23 febbraio scorso poi, praticamente senza soluzione di continuità, Venezia veniva qualificata come zona rossa per Covid 19 in quello che fu di fatto solo il primo dei decreti emergenziali.

La conduttrice si è trovata così in una situazione di impossibilità definitiva ad adempiere per causa a lei non imputabile (art. 1256 del Codice Civile), tale da giustificare il recesso unilaterale dal contratto.

Soluzione, questa, contestata dalla proprietà dell’immobile che, dopo la riconsegna dei locali, aveva contestato il mancato preavviso di sei mesi ed avviato l’escussione della fideiussione bancaria a garanzia.

Il provvedimento d’urgenza del giudice civile blocca, per ora, l’escussione della fideiussione bancaria ma rimette al prosieguo della stessa fase cautelare il contraddittorio.

 

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