NEWSALERT – SPECIALE COVID-19 – D.L. 8 APRILE 2020, N. 23

FALLIMENTI, CONCORDATI PREVENTIVI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

 Il decreto 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “salva imprese” o “liquidità imprese”, contenente “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ha introdotto importantissime modifiche alla disciplina fallimentare.

Si sintetizzano di seguito.

  • L’art. 5, comma 1, differisce l’entrata in vigore delle norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che dovevano divenire efficaci il 15 agosto 2020, al 1° settembre 2021.
  • L’art. 9, comma 1, prevedere una proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati e che hanno scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
  • L’art. 10, comma 1, dispone che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati dal 9 marzo fino al 30 giugno 2020 siano improcedibili, salvo che la richiesta provenga dal PM.

Per completezza, non può sottacersi che, per quanto riguarda i procedimenti di omologa ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il Decreto (art. 9, comma 2) accorda al debitore la facoltà di chiedere un termine fino a novanta giorni per presentare una nuova proposta e un nuovo piano. Si tratta di una misura molto opportuna, perché chiarisce che lo ius novandi può essere esercitato dal debitore all’interno della medesima procedura, senza dovere passare attraverso la revoca della domanda e l’incardinamento di una nuova procedura, evitando così un enorme spreco di costi e allungamento dei tempi.

Qualora, invece, il debitore non ritenga necessario innovare proposta e piano in modo sostanziale, ma solo modificarne i termini di adempimento fino a sei mesi (art. 9, comma 3), potrà depositare fino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, con la documentazione che comprova la necessità della modifica richiesta.

Da ultimo, nella fase prenotativa la norma (art. 9, commi 4 e 5) attribuisce al Tribunale, su motivata istanza del debitore che abbia già avuto la proroga di cui all’art. 161, comma 6, l. fall. o abbia fatto la richiesta dell’art. 182 bis, comma 6, l. fall., il potere di concedere una proroga fino a novanta giorni dei termini per la presentazione della proposta e del piano o degli accordi.

Brevi considerazioni

Ebbene, se da un lato tali misure sicuramente sono state approntate per gestire l’emergenza e consentire un maggiore respiro alle imprese in difficoltà in questo momento di dura crisi, dall’altro lato si deve dare atto di talune criticità che non potranno non spiegare effetti nel medio – lungo termine.

Per un verso, la proroga dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa si rivela più che opportuna, se solo si considera che la disciplina, che già suscitava perplessità negli operatori del settore, avrebbe rischiato di diventare un ulteriore peso per le aziende che in questo momento hanno come obiettivo primario quello di sopravvivere.

Per un altro verso, la proroga semestrale dei termini di adempimento delle società che hanno già ottenuto l’omologazione dei concordati preventivi o degli accordi di ristrutturazione e sono già in fase di esecuzione significa scaricare sui fornitori/creditori, a loro volta in difficoltà e ad effetto cascata, il problema della liquidità di queste imprese. Tale previsione, a ben vedere, si pone in controtendenza con la politica del Governo volta a non interrompere i cicli aziendali.

Si auspica, pertanto, in ulteriori interventi correttivi e interpretativi che consentano di chiarire le molteplici perplessità legate all’attuazione delle misure approntate.  

 

Dott.ssa Letizia Bortolaso