NEWSALERT – SPECIALE COVID-19 – D.L. 25 MARZO 2020, N. 19:

“MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

A seguito delle anticipazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, annunciate in diretta streaming il 24 marzo 2020, in data odierna è entrato in vigore il Decreto Legge 19-2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il nuovo provvedimento in “soli” sei articoli prevede ulteriori misure per contenere la diffusione del Coronavirus.

Queste le maggiori novità:

  • 1: è stata prevista la possibilità di deliberare misure restrittive – fortemente limitative delle principali libertà personali costituzionalmente garantite – di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato d’emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Inoltre, al fine di evitare gli scioperi, è stata imposta l’apertura “coatta” per le attività non oggetto di sospensione per tutta la durata dello stato di emergenza, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità.
  • 2: le predette misure potranno essere adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti per materia e dei Presidenti delle Regioni interessate o del Presidente della Conferenza delle Regioni ovvero, in casi di estrema ed urgente necessità, nelle more dell’adozione dei DPCM, con ordinanza del Ministro della Salute.
  • 3: nelle more dell’adozione dei DPCM anche le singole Regioni, in situazioni di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza. Sono poi ridotti i poteri dei Sindaci, i quali non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, a pena di inefficacia.
  • 4: è stato modificato il sistema sanzionatorio. In luogo delle contravvenzioni stabilite dall’art. 650 c.p. è prevista una sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000 e se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Per le attività commerciali si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Infine, il nuovo D.L. 19-2020, riordinando la materia dei provvedimenti legislativi sinora adottati, ha previsto l’abrogazione:

  • del L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli artt. 3, comma 6-bis, e 4;
  • dell’ 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

 

Quanto all’impatto sull’esecuzione dei contratti, si rammenta l’importanza del comma 6-bis dell’art. 3 del D.L. 6-2020, inserito dall’art. 91 del D.L. 18-2020, a mente del quale “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

 

Dott.ssa Letizia Bortolaso