RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER LESIONI COLPOSE SU DIPENDENTE

La responsabilità amministrativa delle società in caso di lesioni colpose nei confronti di un lavoratore dipendente ex d.lgs. 231/2001 va sempre stabilità sulla base dell’accertamento degli elementi costitutivi stabiliti dalla legge.

Prassi lavorativa dell’ente.

Un primo elemento che fonda la responsabilità delle società, si parametra sul dovere di disporre delle prassi, specifiche per i vari campi, volte ad eliminare i rischi correlati all’attività lavorativa.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 49775/2019, ribadisce ancora una volta che, ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa dell’ente per lesioni colpose, deve essere dimostrato che la società non abbia disposto una prassi volta alla prevenzione dei rischi nel campo della sicurezza sul lavoro o che questa sia contra legem.

Quando la società è responsabile?

La responsabilità potrà essere ricondotta alla società perché carente di un’organizzazione efficacemente volta ad escludere il pericolo di eventuali delitti.

Conoscenza e conoscibilità.

La Corte, inoltre, specifica che il datore di lavoro è tenuto ad evitare l’instaurarsi, di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli.

Va dimostrato, inoltre, che la prassi sia contro la legge e che sia ben conosciuta o conoscibile dai vertici societari o dal datore di lavoro i quali rispondono dell’eventuale culpa in vigilando.

Interesse o vantaggio della società quale elemento essenziale.

La Suprema Corte rileva l’esigenza di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, d.lgs. n. 231/2001 in quanto, la responsabilità amministrativa dell’ente deve passare per l’ottenimento “dell’interesse” o “del vantaggio” perseguito attraverso la condotta criminosa.

Infatti, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, ricorrono, rispettivamente:

  • il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento;
  • il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso

Conclusione.

Dunque: in quale caso la società risponde per le lesioni colpose di un lavoratore dipendente?

La Suprema Corte indica:

  • che l’ente non abbia applicato una prassi volta alla prevenzione dei rischi o che questa sia contra legem;
  • che i vertici societari o il datore di lavoro abbiano l’effettiva conoscenza o conoscibilità di tali condizioni;
  • che sia configurabile un interesse o vantaggio per la società.

Dott. Andrea Manca